Storia di Giuseppe Castellani, item 6
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Doveri e facoltà del militare in congedo.
1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto
al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare
al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di
grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie
a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione
militare.
2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene
all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile
per non rendersi indegno dell'onorata divista che
momento all'altro può essere chiamato a rivestire.
Sebbene svincolato dagli obblighi della
obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da
militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri
militari.
3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di
ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,
Nelle domande d'impiego sarà sempre utile
una copia legalizzata del presente foglio anziché spo
perché non potrebbe esser rilasciato più di un
4. Il militare che essendo in congedo venga a
infermità o imperfezioni che lo rendano non più
servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco
al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto
a rassegna.
A tale domanda dovrà unire un certificato medico
l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di
congedo illimitato.
Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla
e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può
per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.
5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento
di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni
dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa
è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato
al pagamento di una ammenda.
Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna
autorizzazione delle autorità militari.
Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto
in cui concorre alla leva.
6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del
28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del
Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende
per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località
in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,
e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.
Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà
che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,
della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada
a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.
Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato
il regio console della sua ed essere sempre pronto
a tornare sotto le armi in caso di chiamata.
a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà
all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato
dal rispondervi;
b) se avrà compiuto il 28° e avrà notificato al distretto
la sua partenza per l'estero sarà egualmente dispensato.
Il militare residente all'estero irregolarmente può regolarizzare
la sua posizione rivolgendosi al regio console; in tal
modo ottiene anche il dispensato delle chiamate per
istruzione.
In caso di chiamata alle armi per altro motivo diverso
dall'istruzione, il militare è obbligato a rimatriare per imprendere
servizio, salvo che non siano stati inviati ordini in
contrario.
7. Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunta
nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio
alla 2^ e alla 3^ categoria, può farlo valere, presentando: necessari
documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla
sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente
tale egli, per una espressa disposizione di legge, perde
la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami
della classe e categoria colla quale è stato arruolato.
Doveri del militare in caso di richiamo alle armi.
1. Nei casi di chiamata alle armi per istruzione, per mobilitazione,
o per altri motivi, i militari in congedo dovranno
presentarsi all'autorità indicata nel manifesto di chiamata
portando seco il presente Foglio di congedo ed il Libretto
personale e regolandosi come segue:
a) se si trovano nel comune in cui ha sede il corpo presso
cui sono chiamati, si presenteranno direttamente al comando
del corpo medesimo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito
nel manifesto;
b) se si trovano in altri comuni, si presenteranno nelle
prime ore del mattino del giorno fissato al Sindaco del comune
in cui si trovano per essere da lui avviati a destinazione.
A coloro che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o piroscafi
sui quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta,
il Sindaco distribuirà le occorrenti richieste di viaggio.
2. Ai militari in congedo può anche essere intimata la presentazione
alle armi per mezzo di cartolina precetto.
Questa cartolina, avente la forma di una cartolina con risposta pagata,
è loro inviata per mezzo della posta; i militari
debbono firmare la parte che serve di ricevuta, la quale viene
ritirata. dall'agente postale. Per la presentazione alle armi
debbono attenersi alle prescrizioni contenute nell'altra parte
che deve essere conservata per consegnarla poi al corpo cui i
militari si presentano.
3. Gli uomini chiamati alle armi che per avventura avessero
smarrito il Foglio di congedo od il Libretto personale dovranno
sempre presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, il quale
accertatosi della loro identità, li munirà di un foglio di riconoscimento
che tenga luogo di quei documenti.
4. I richiamati che si trovano nel Comune in cui ha sede il
corpo al quale devono presentarsi (*) riceveranno, pel giorno
della presentazione, sempre quando si presentino al corpo nelle
ore antimeridiane, l'indennità di trasferta di 1^ categoria
(lire 1,20).
Agli altri e dovuta, per il viaggio dal comune di residenza
al corpo, l'indennità di trasferta anzidetta per ciascun giorno
di viaggio, come pure, in tempo di pace, il rimborso della spesa
di trasporto su ferrovie, tramvie e piroscafi.
Il pagamento delle indennità è fatto dai corpi di presentazione.
Coloro però che provendono da un comune che non sia
quello del domicilio eletto, qualora non presentino il foglio
di congedo - o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui
al n. 3 - munito del visto per la partenza del Sindaco del
comune in cui si trovano, non potranno ricevere che l'indennità
di trasferta di lire 1,20 pel giorno della presentazione.
In ogni caso gli uomini perdono il dirittodell'indennità di
trasferta per il giorno di presentazione, quando si presentino
al corpo nelle ore pomeridiane del giorno fissato o nei giorni
successivi e non possano provare che il ritardo avvenne per circostanze
indipendenti dalla loro volontà.
5. In caso di mobilitazione, quando occorrano due o più
giorni di viaggio, i Sindaci anticiperanno ai richiamati l'indennità
di trasferta in ragione di lire 1,20 per ogni giornata
di viaggio.
6. Nel caso che per malattia non potesse assolutamente
rispondere alla chiamata alle armi, il militare richiamato è
tenuto a giustificare l'impossibilità di presentarsi, mandando
al comando del distretto, per mezzo del Sindaco, apposita fede
medica da questo autenticata e dovrà poi presentarsi subito
appena guarito.
Protrandoi la malattia, una nuova fede medica dovrà nello
stesso modo, essere spedita allo scadere del decimo giorno da
quello prescritto per la presentazione sotto le armi, e in base
a questa, se trattasi di chiamata per istruzione, potrà essere
rimandato a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione
altra classe.
7. Nei circondari ove mettesse piede il nemico prima che
siano pubblicati i manifesti di chiamata, o prima del giorno
indicato per la presentazione dei richiamati, i militari tutti
che vi si trovano in congedo illimitato, di qualsiasi classe o
categoria, che abbiano ricevuto l'istruzione militare, devono
immediatamente raggiungere la sede del corpo o reparto cui
hanno obbligo di presentarsi, o in ogni modo la sede del distretto
al quale appartengono o, qualora ciò non fosse possibile,
quella del distretto più vicino.
8. Nei casi di chiamate di controllo (le quali sono indette
con semplice manifesto) il militare deve presentarsi, nel giorno
e nell'ora fissata, all'autorità indicata nel manifesto stesso.
Non presentandosi, è denunciato all'autorità giudiziaria e può
essere condannato al pagamento d'una ammenda.
(*) Quando qui si dice <<corpo>> s'intende anche il riparto o il distretto al quale i richiamati devono presentari.
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Doveri e facoltà del militare in congedo.
1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto
al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare
al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di
grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie
a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione
militare.
2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene
all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile
per non rendersi indegno dell'onorata divista che
momento all'altro può essere chiamato a rivestire.
Sebbene svincolato dagli obblighi della
obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da
militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri
militari.
3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di
ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,
Nelle domande d'impiego sarà sempre utile
una copia legalizzata del presente foglio anziché spo
perché non potrebbe esser rilasciato più di un
4. Il militare che essendo in congedo venga a
infermità o imperfezioni che lo rendano non più
servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco
al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto
a rassegna.
A tale domanda dovrà unire un certificato medico
l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di
congedo illimitato.
Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla
e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può
per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.
5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento
di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni
dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa
è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato
al pagamento di una ammenda.
Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna
autorizzazione delle autorità militari.
Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto
in cui concorre alla leva.
6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del
28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del
Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende
per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località
in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,
e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.
Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà
che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,
della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada
a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.
Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato
il regio console della sua ed essere sempre pronto
a tornare sotto le armi in caso di chiamata.
a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà
all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato
dal rispondervi;
b) se avrà compiuto il 28° e avrà notificato al distretto
la sua partenza per l'estero sarà egualmente dispensato.
Il militare residente all'estero irregolarmente può regolarizzare
la sua posizione rivolgendosi al regio console; in tal
modo ottiene anche il dispensato delle chiamate per
istruzione.
In caso di chiamata alle armi per altro motivo diverso
dall'istruzione, il militare è obbligato a rimatriare per imprendere
servizio, salvo che non siano stati inviati ordini in
contrario.
7. Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunta
nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio
alla 2^ e alla 3^ categoria, può farlo valere, presentando: necessari
documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla
sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente
tale egli, per una espressa disposizione di legge, perde
la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami
della classe e categoria colla quale è stato arruolato.
Doveri del militare in caso di richiamo alle armi.
1. Nei casi di chiamata alle armi per istruzione, per mobilitazione,
o per altri motivi, i militari in congedo dovranno
presentarsi all'autorità indicata nel manifesto di chiamata
portando seco il presente Foglio di congedo ed il Libretto
personale e regolandosi come segue:
a) se si trovano nel comune in cui ha sede il corpo presso
cui sono chiamati, si presenteranno direttamente al comando
del corpo medesimo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito
nel manifesto;
b) se si trovano in altri comuni, si presenteranno nelle
prime ore del mattino del giorno fissato al Sindaco del comune
in cui si trovano per essere da lui avviati a destinazione.
A coloro che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o piroscafi
sui quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta,
il Sindaco distribuirà le occorrenti richieste di viaggio.
2. Ai militari in congedo può anche essere intimata la presentazione
alle armi per mezzo di cartolina precetto.
Questa cartolina, avente la forma di una cartolina con risposta pagata,
è loro inviata per mezzo della posta; i militari
debbono firmare la parte che serve di ricevuta, la quale viene
ritirata. dall'agente postale. Per la presentazione alle armi
debbono attenersi alle prescrizioni contenute nell'altra parte
che deve essere conservata per consegnarla poi al corpo cui i
militari si presentano.
3. Gli uomini chiamati alle armi che per avventura avessero
smarrito il Foglio di congedo od il Libretto personale dovranno
sempre presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, il quale
accertatosi della loro identità, li munirà di un foglio di riconoscimento
che tenga luogo di quei documenti.
4. I richiamati che si trovano nel Comune in cui ha sede il
corpo al quale devono presentarsi (*) riceveranno, pel giorno
della presentazione, sempre quando si presentino al corpo nelle
ore antimeridiane, l'indennità di trasferta di 1^ categoria
(lire 1,20).
Agli altri e dovuta, per il viaggio dal comune di residenza
al corpo, l'indennità di trasferta anzidetta per ciascun giorno
di viaggio, come pure, in tempo di pace, il rimborso della spesa
di trasporto su ferrovie, tramvie e piroscafi.
Il pagamento delle indennità è fatto dai corpi di presentazione.
Coloro però che provendono da un comune che non sia
quello del domicilio eletto, qualora non presentino il foglio
di congedo - o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui
al n. 3 - munito del visto per la partenza del Sindaco del
comune in cui si trovano, non potranno ricevere che l'indennità
di trasferta di lire 1,20 pel giorno della presentazione.
In ogni caso gli uomini perdono il dirittodell'indennità di
trasferta per il giorno di presentazione, quando si presentino
al corpo nelle ore pomeridiane del giorno fissato o nei giorni
successivi e non possano provare che il ritardo avvenne per circostanze
indipendenti dalla loro volontà.
5. In caso di mobilitazione, quando occorrano due o più
giorni di viaggio, i Sindaci anticiperanno ai richiamati l'indennità
di trasferta in ragione di lire 1,20 per ogni giornata
di viaggio.
6. Nel caso che per malattia non potesse assolutamente
rispondere alla chiamata alle armi, il militare richiamato è
tenuto a giustificare l'impossibilità di presentarsi, mandando
al comando del distretto, per mezzo del Sindaco, apposita fede
medica da questo autenticata e dovrà poi presentarsi subito
appena guarito.
Protrandoi la malattia, una nuova fede medica dovrà nello
stesso modo, essere spedita allo scadere del decimo giorno da
quello prescritto per la presentazione sotto le armi, e in base
a questa, se trattasi di chiamata per istruzione, potrà essere
rimandato a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione
altra classe.
7. Nei circondari ove mettesse piede il nemico prima che
siano pubblicati i manifesti di chiamata, o prima del giorno
indicato per la presentazione dei richiamati, i militari tutti
che vi si trovano in congedo illimitato, di qualsiasi classe o
categoria, che abbiano ricevuto l'istruzione militare, devono
immediatamente raggiungere la sede del corpo o reparto cui
hanno obbligo di presentarsi, o in ogni modo la sede del distretto
al quale appartengono o, qualora ciò non fosse possibile,
quella del distretto più vicino.
8. Nei casi di chiamate di controllo (le quali sono indette
con semplice manifesto) il militare deve presentarsi, nel giorno
e nell'ora fissata, all'autorità indicata nel manifesto stesso.
Non presentandosi, è denunciato all'autorità giudiziaria e può
essere condannato al pagamento d'una ammenda.
(*) Quando qui si dice <<corpo>> s'intende anche il riparto o il distretto al quale i richiamati devono presentari.
-
Doveri e facoltà del militare in congedo.
1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto
al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare
al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di
grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie
a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione
militare.
2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene
all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile
per non rendersi indegno dell'onorata divista che
momento all'altro può essere chiamato a rivestire.
Sebbene svincolato dagli obblighi della
obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da
militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri
militari.
3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di
ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,
Nelle domande d'impiego sarà sempre utile
una copia legalizzata del presente foglio anziché spo
perché non potrebbe esser rilasciato più di un
4. Il militare che essendo in congedo venga a
infermità o imperfezioni che lo rendano non più
servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco
al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto
a rassegna.
A tale domanda dovrà unire un certificato medico
l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di
congedo illimitato.
Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla
e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può
per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.
5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento
di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni
dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa
è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato
al pagamento di una ammenda.
Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna
autorizzazione delle autorità militari.
Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto
in cui concorre alla leva.
6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del
28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del
Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende
per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località
in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,
e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.
Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà
che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,
della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada
a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.
Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato
il regio console della sua ed essere sempre pronto
a tornare sotto le armi in caso di chiamata.
a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà
all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato
dal rispondervi;
b) se avrà compiuto il 28° e avrà notificato al distretto
la sua partenza per l'estero sarà egualmente dispensato.
Il militare residente all'estero irregolarmente può regolarizzare
la sua posizione rivolgendosi al regio console; in tal
modo ottiene anche il dispensato delle chiamate per
istruzione.
In caso di chiamata alle armi per altro motivo diverso
dall'istruzione, il militare è obbligato a rimatriare per imprendere
servizio, salvo che non siano stati inviati ordini in
contrario.
7. Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunta
nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio
alla 2^ e alla 3^ categoria, può farlo valere, presentando: necessari
documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla
sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente
tale egli, per una espressa disposizione di legge, perde
la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami
della classe e categoria colla quale è stato arruolato.
Doveri del militare in caso di richiamo alle armi.
1. Nei casi di chiamata alle armi per istruzione, per mobilitazione,
o per altri motivi, i militari in congedo dovranno
presentarsi all'autorità indicata nel manifesto di chiamata
portando seco il presente Foglio di congedo ed il Libretto
personale e regolandosi come segue:
a) se si trovano nel comune in cui ha sede il corpo presso
cui sono chiamati, si presenteranno direttamente al comando
del corpo medesimo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito
nel manifesto;
b) se si trovano in altri comuni, si presenteranno nelle
prime ore del mattino del giorno fissato al Sindaco del comune
in cui si trovano per essere da lui avviati a destinazione.
A coloro che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o piroscafi
sui quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta,
il Sindaco distribuirà le occorrenti richieste di viaggio.
2. Ai militari in congedo può anche essere intimata la presentazione
alle armi per mezzo di cartolina precetto.
Questa cartolina, avente la forma di una cartolina con risposta pagata,
è loro inviata per mezzo della posta; i militari
debbono firmare la parte che serve di ricevuta, la quale viene
ritirata. dall'agente postale. Per la presentazione alle armi
debbono attenersi alle prescrizioni contenute nell'altra parte
che deve essere conservata per consegnarla poi al corpo cui i
militari si presentano.
3. Gli uomini chiamati alle armi che per avventura avessero
smarrito il Foglio di congedo od il Libretto personale dovranno
sempre presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, il quale
accertatosi della loro identità, li munirà di un foglio di riconoscimento
che tenga luogo di quei documenti.
4. I richiamati che si trovano nel Comune in cui ha sede il
corpo al quale devono presentarsi (*) riceveranno, pel giorno
della presentazione, sempre quando si presentino al corpo nelle
ore antimeridiane, l'indennità di trasferta di 1^ categoria
(lire 1,20).
Agli altri e dovuta, per il viaggio dal comune di residenza
al corpo, l'indennità di trasferta anzidetta per ciascun giorno
di viaggio, come pure, in tempo di pace, il rimborso della spesa
di trasporto su ferrovie, tramvie e piroscafi.
Il pagamento delle indennità è fatto dai corpi di presentazione.
Coloro però che provendono da un comune che non sia
quello del domicilio eletto, qualora non presentino il foglio
di congedo - o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui
al n. 3 - munito del visto per la partenza del Sindaco del
comune in cui si trovano, non potranno ricevere che l'indennità
di trasferta di lire 1,20 pel giorno della presentazione.
In ogni caso gli uomini perdono il dirittodell'indennità di
trasferta per il giorno di presentazione, quando si presentino
al corpo nelle ore pomeridiane del giorno fissato o nei giorni
successivi e non possano provare che il ritardo avvenne per circostanze
indipendenti dalla loro volontà.
5. In caso di mobilitazione, quando occorrano due o più
giorni di viaggio, i Sindaci anticiperanno ai richiamati l'indennità
di trasferta in ragione di lire 1,20 per ogni giornata
di viaggio.
6. Nel caso che per malattia non potesse assolutamente
rispondere alla chiamata alle armi, il militare richiamato è
tenuto a giustificare l'impossibilità di presentarsi, mandando
al comando del distretto, per mezzo del Sindaco, apposita fede
medica da questo autenticata e dovrà poi presentarsi subito
appena guarito.
Protrandoi la malattia, una nuova fede medica dovrà nello
stesso modo, essere spedita allo scadere del decimo giorno da
quello prescritto per la presentazione sotto le armi, e in base
a questa, se trattasi di chiamata per istruzione, potrà essere
rimandato a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione
altra classe.
7. Nei circondari ove mettesse piede il nemico prima che
siano pubblicati i manifesti di chiamata, o prima del giorno
indicato per la presentazione dei richiamati, i militari tutti
che vi si trovano in congedo illimitato, di qualsiasi classe o
categoria, che abbiano ricevuto l'istruzione militare, devono
immediatamente raggiungere la sede del corpo o reparto cui
hanno obbligo di presentarsi, o in ogni modo la sede del distretto
al quale appartengono o, qualora ciò non fosse possibile,
quella del distretto più vicino.
8. Nei casi di chiamate di controllo (le quali sono indette
con semplice manifesto) il militare deve presentarsi, nel giorno
e nell'ora fissata, all'autorità indicata nel manifesto stesso.
Non presentandosi, è denunciato all'autorità giudiziaria e può
essere condannato al pagamento d'una ammenda.
(*) Quando qui si dice <<corpo>> s'intende anche il riparto o il distretto al quale i richiamati devono presentari.
-
Doveri e facoltà del militare in congedo.
1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto
al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare
al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di
grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie
a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione
militare.
2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene
all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile
per non rendersi indegno dell'onorata divista che
momento all'altro può essere chiamato a rivestire.
Sebbene svincolato dagli obblighi della
obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da
militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri
militari.
3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di
ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,
Nelle domande d'impiego sarà sempre utile
una copia legalizzata del presente foglio anziché spo
perché non potrebbe esser rilasciato più di un
4. Il militare che essendo in congedo venga a
infermità o imperfezioni che lo rendano non più
servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco
al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto
a rassegna.
A tale domanda dovrà unire un certificato medico
l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di
congedo illimitato.
Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla
e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può
per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.
5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento
di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni
dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa
è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato
al pagamento di una ammenda.
Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna
autorizzazione delle autorità militari.
Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto
in cui concorre alla leva.
6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del
28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del
Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende
per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località
in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,
e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.
Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà
che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,
della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada
a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.
Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato
il regio console della sua ed essere sempre pronto
a tornare sotto le armi in caso di chiamata.
a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà
all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato
dal rispondervi;
b) se avrà compiuto il 28° e avrà notificato al distretto
la sua partenza per l'estero sarà egualmente dispensato.
Il militare residente all'estero irregolarmente può regolarizzare
la sua posizione rivolgendosi al regio console; in tal
modo ottiene anche il dispensato delle chiamate per
istruzione.
In caso di chiamata alle armi per altro motivo diverso
dall'istruzione, il militare è obbligato a rimatriare per imprendere
servizio, salvo che non siano stati inviati ordini in
contrario.
7. Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunta
nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio
alla 2^ e alla 3^ categoria, può farlo valere, presentando: necessari
documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla
sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente
tale egli, per una espressa disposizione di legge, perde
la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami
della classe e categoria colla quale è stato arruolato.
Doveri del militare in caso di richiamo alle armi.
1. Nei casi di chiamata alle armi per istruzione, per mobilitazione,
o per altri motivi, i militari in congedo dovranno
presentarsi all'autorità indicata nel manifesto di chiamata
portando seco il presente Foglio di congedo ed il Libretto
personale e regolandosi come segue:
a) se si trovano nel comune in cui ha sede il corpo presso
cui sono chiamati, si presenteranno direttamente al comando
del corpo medesimo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito
nel manifesto;
b) se si trovano in altri comuni, si presenteranno nelle
prime ore del mattino del giorno fissato al Sindaco del comune
in cui si trovano per essere da lui avviati a destinazione.
A coloro che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o piroscafi
sui quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta,
il Sindaco distribuirà le occorrenti richieste di viaggio.
2. Ai militari in congedo può anche essere intimata la presentazione
alle armi per mezzo di cartolina precetto.
Questa cartolina, avente la forma di una cartolina con risposta pagata,
è loro inviata per mezzo della posta; i militari
debbono firmare la parte che serve di ricevuta, la quale viene
ritirata. dall'agente postale. Per la presentazione alle armi
debbono attenersi alle prescrizioni contenute nell'altra parte
che deve essere conservata per consegnarla poi al corpo cui i
militari si presentano.
3. Gli uomini chiamati alle armi che per avventura avessero
smarrito il Foglio di congedo od il Libretto personale dovranno
sempre presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, il quale
accertatosi della loro identità, li munirà di un foglio di riconoscimento
che tenga luogo di quei documenti.
4. I richiamati che si trovano nel Comune in cui ha sede il
corpo al quale devono presentarsi (*) riceveranno, pel giorno
della presentazione, sempre quando si presentino al corpo nelle
ore antimeridiane, l'indennità di trasferta di 1^ categoria
(lire 1,20).
Agli altri e dovuta, per il viaggio dal comune di residenza
al corpo, l'indennità di trasferta anzidetta per ciascun giorno
di viaggio, come pure, in tempo di pace, il rimborso della spesa
di trasporto su ferrovie, tramvie e piroscafi.
Il pagamento delle indennità è fatto dai corpi di presentazione.
Coloro però che provendono da un comune che non sia
quello del domicilio eletto, qualora non presentino il foglio
di congedo - o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui
al n. 3 - munito del visto per la partenza del Sindaco del
comune in cui si trovano, non potranno ricevere che l'indennità
di trasferta di lire 1,20 pel giorno della presentazione.
In ogni caso gli uomini perdono il dirittodell'indennità di
trasferta per il giorno di presentazione, quando si presentino
al corpo nelle ore pomeridiane del giorno fissato o nei giorni
successivi e non possano provare che il ritardo avvenne per circostanze
indipendenti dalla loro volontà.
5. In caso di mobilitazione, quando occorrano due o più
giorni di viaggio, i Sindaci anticiperanno ai richiamati l'indennità
di trasferta in ragione di lire 1,20 per ogni giornata
di viaggio.
6. Nel caso che per malattia non potesse assolutamente
rispondere alla chiamata alle armi, il militare richiamato è
tenuto a giustificare l'impossibilità di presentarsi, mandando
al comando del distretto, per mezzo del Sindaco, apposita fede
medica da questo autenticata e dovrà poi presentarsi subito
appena guarito.
Protrandoi la malattia, una nuova fede medica dovrà nello
stesso modo, essere spedita allo scadere del decimo giorno da
quello prescritto per la presentazione sotto le armi, e in base
a questa, se trattasi di chiamata per istruzione, potrà essere
rimandato a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione
altra classe.
7. Nei circondari ove mettesse piede il nemico prima che
siano pubblicati i manifesti di chiamata, o prima del giorno
indicato per la presentazione dei richiamati, i militari tutti
che vi si trovano in congedo illimitato, di qualsiasi classe o
categoria, che abbiano ricevuto l'istruzione militare, devono
immediatamente raggiungere la sede del corpo o reparto cui
hanno obbligo di presentarsi, o in ogni modo la sede del distretto
al quale appartengono o, qualora ciò non fosse possibile,
quella del distretto più vicino.
8. Nei casi di chiamate di controllo (le quali sono indette
con semplice manifesto) il militare deve presentarsi, nel giorno
e nell'ora fissata, all'autorità indicata nel manifesto stesso.
Non presentandosi, è denunciato all'autorità giudiziaria e può
essere condannato al pagamento d'una ammenda.
(*) Quando qui si dice <<corpo>> s'intende anche il riparto o il distretto al quale i richiamati devono presentari.
-
Doveri e facoltà del militare in congedo.
1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto
al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare
al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di
grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie
a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione
militare.
2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene
all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile
per non rendersi indegno dell'onorata divista che
momento all'altro può essere chiamato a rivestire.
Sebbene svincolato dagli obblighi della
obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da
militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri
militari.
3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di
ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,
Nelle domande d'impiego sarà sempre utile
una copia legalizzata del presente foglio anziché spo
perché non potrebbe esser rilasciato più di un
4. Il militare che essendo in congedo venga a
infermità o imperfezioni che lo rendano non più
servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco
al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto
a rassegna.
A tale domanda dovrà unire un certificato medico
l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di
congedo illimitato.
Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla
e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può
per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.
5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento
di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni
dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa
è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato
al pagamento di una ammenda.
Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna
autorizzazione delle autorità militari.
Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto
in cui concorre alla leva.
6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del
28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del
Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende
per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località
in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,
e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.
Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà
che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,
della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada
a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.
Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato
il regio console della sua ed essere sempre pronto
a tornare sotto le armi in caso di chiamata.
a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà
all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato
dal rispondervi;
b) se avrà compiuto il 28° e avrà notificato al distretto
la sua partenza per l'estero sarà egualmente dispensato.
Il militare residente all'estero irregolarmente può regolarizzare
la sua posizione rivolgendosi al regio console; in tal
modo ottiene anche il dispensato delle chiamate per
istruzione.
In caso di chiamata alle armi per altro motivo diverso
dall'istruzione, il militare è obbligato a rimatriare per imprendere
servizio, salvo che non siano stati inviati ordini in
contrario.
7. Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunta
nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio
alla 2^ e alla 3^ categoria, può farlo valere, presentando: necessari
documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla
sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente
tale egli, per una espressa disposizione di legge, perde
la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami
della classe e categoria colla quale è stato arruolato.
Doveri del militare in caso di richiamo alle armi.
1. Nei casi di chiamata alle armi per istruzione, per mobilitazione,
o per altri motivi, i militari in congedo dovranno
presentarsi all'autorità indicata nel manifesto di chiamata
portando seco il presente Foglio di congedo ed il Libretto
personale e regolandosi come segue:
a) se si trovano nel comune in cui ha sede il corpo presso
cui sono chiamati, si presenteranno direttamente al comando
del corpo medesimo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito
nel manifesto;
b) se si trovano in altri comuni, si presenteranno nelle
prime ore del mattino del giorno fissato al Sindaco del comune
in cui si trovano per essere da lui avviati a destinazione.
A coloro che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o piroscafi
sui quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta,
il Sindaco distribuirà le occorrenti richieste di viaggio.
2. Ai militari in congedo può anche essere intimata la presentazione
alle armi per mezzo di cartolina precetto.
Questa cartolina, avente la forma di una cartolina con risposta pagata,
è loro inviata per mezzo della posta; i militari
debbono firmare la parte che serve di ricevuta, la quale viene
ritirata. dall'agente postale. Per la presentazione alle armi
debbono attenersi alle prescrizioni contenute nell'altra parte
che deve essere conservata per consegnarla poi al corpo cui i
militari si presentano.
3. Gli uomini chiamati alle armi che per avventura avessero
smarrito il Foglio di congedo od il Libretto personale dovranno
sempre presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, il quale
accertatosi della loro identità, li munirà di un foglio di riconoscimento
che tenga luogo di quei documenti.
4. I richiamati che si trovano nel Comune in cui ha sede il
corpo al quale devono presentarsi (*) riceveranno, pel giorno
della presentazione, sempre quando si presentino al corpo nelle
ore antimeridiane, l'indennità di trasferta di 1^ categoria
(lire 1,20).
Agli altri e dovuta, per il viaggio dal comune di residenza
al corpo, l'indennità di trasferta anzidetta per ciascun giorno
di viaggio, come pure, in tempo di pace, il rimborso della spesa
di trasporto su ferrovie, tramvie e piroscafi.
Il pagamento delle indennità è fatto dai corpi di presentazione.
Coloro però che provendono da un comune che non sia
quello del domicilio eletto, qualora non presentino il foglio
di congedo - o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui
al n. 3 - munito del visto per la partenza del Sindaco del
comune in cui si trovano, non potranno ricevere che l'indennità
di trasferta di lire 1,20 pel giorno della presentazione.
In ogni caso gli uomini perdono il dirittodell'indennità di
trasferta per il giorno di presentazione, quando si presentino
al corpo nelle ore pomeridiane del giorno fissato o nei giorni
successivi e non possano provare che il ritardo avvenne per circostanze
indipendenti dalla loro volontà.
5. In caso di mobilitazione, quando occorrano due o più
giorni di viaggio, i Sindaci anticiperanno ai richiamati l'indennità
di trasferta in ragione di lire 1,20 per ogni giornata
di viaggio.
6. Nel caso che per malattia non potesse assolutamente
rispondere alla chiamata alle armi, il militare richiamato è
tenuto a giustificare l'impossibilità di presentarsi, mandando
al comando del distretto, per mezzo del Sindaco, apposita fede
medica da questo autenticata e dovrà poi presentarsi subito
appena guarito.
Protrandoi la malattia, una nuova fede medica dovrà nello
stesso modo, essere spedita allo scadere del decimo giorno da
quello prescritto per la presentazione sotto le armi, e in base
a questa, se trattasi di chiamata per istruzione, potrà essere
rimandato a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione
altra classe.
7. Nei circondari ove mettesse piede il nemico prima che
siano pubblicati i manifesti di chiamata, o prima del giorno
indicato per la presentazione dei richiamati, i militari tutti
che vi si trovano in congedo illimitato, di qualsiasi classe o
categoria, che abbiano ricevuto l'istruzione militare, devono
immediatamente raggiungere la sede del corpo o reparto cui
hanno obbligo di presentarsi, o in ogni modo la sede del distretto
al quale appartengono o, qualora ciò non fosse possibile,
quella del distretto più vicino.
8. Nei casi di chiamate di controllo (le quali sono indette
con semplice manifesto) il militare deve presentarsi, nel giorno
e nell'ora fissata, all'autorità indicata nel manifesto stesso.
Non presentandosi, è denunciato all'autorità giudiziaria e può
essere condannato al pagamento d'una ammenda.
(*) Quando qui si dice <<corpo>> s'intende anche il riparto o il distretto al quale i richiamati devono presentari.
-
Doveri e facoltà del militare in congedo.
1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto
al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare
al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di
grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie
a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione
militare.
2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene
all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile
per non rendersi indegno dell'onorata divista che
momento all'altro può essere chiamato a rivestire.
Sebbene svincolato dagli obblighi della
obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da
militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri
militari.
3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di
ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,
Nelle domande d'impiego sarà sempre utile
una copia legalizzata del presente foglio anziché spo
perché non potrebbe esser rilasciato più di un
4. Il militare che essendo in congedo venga a
infermità o imperfezioni che lo rendano non più
servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco
al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto
a rassegna.
A tale domanda dovrà unire un certificato medico
l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di
congedo illimitato.
Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla
e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può
per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.
5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento
di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni
dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa
è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato
al pagamento di una ammenda.
Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna
autorizzazione delle autorità militari.
Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto
in cui concorre alla leva.
6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del
28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del
Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende
per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località
in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,
e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.
Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà
che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,
della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada
a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.
Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato
il regio console della sua ed essere sempre pronto
a tornare sotto le armi in caso di chiamata.
a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà
all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato
dal rispondervi;
b) se avrà compiuto il 28° e avrà notificato al distretto
la sua partenza per l'estero sarà egualmente dispensato.
Il militare residente all'estero irregolarmente può regolarizzare
la sua posizione rivolgendosi al regio console; in tal
modo ottiene anche il dispensato delle chiamate per
istruzione.
In caso di chiamata alle armi per altro motivo diverso
dall'istruzione, il militare è obbligato a rimatriare per imprendere
servizio, salvo che non siano stati inviati ordini in
contrario.
7. Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunta
nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio
alla 2^ e alla 3^ categoria, può farlo valere, presentando: necessari
documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla
sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente
tale egli, per una espressa disposizione di legge, perde
la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami
della classe e categoria colla quale è stato arruolato.
Doveri del militare in caso di richiamo alle armi.
1. Nei casi di chiamata alle armi per istruzione, per mobilitazione,
o per altri motivi, i militari in congedo dovranno
presentarsi all'autorità indicata nel manifesto di chiamata
portando seco il presente Foglio di congedo ed il Libretto
personale e regolandosi come segue:
a) se si trovano nel comune in cui ha sede il corpo presso
cui sono chiamati, si presenteranno direttamente al comando
del corpo medesimo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito
nel manifesto;
b) se si trovano in altri comuni, si presenteranno nelle
prime ore del mattino del giorno fissato al Sindaco del comune
in cui si trovano per essere da lui avviati a destinazione.
A coloro che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o piroscafi
sui quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta,
il Sindaco distribuirà le occorrenti richieste di viaggio.
2. Ai militari in congedo può anche essere intimata la presentazione
alle armi per mezzo di cartolina precetto.
Questa cartolina, avente la forma di una cartolina con risposta pagata,
è loro inviata per mezzo della posta; i militari
debbono firmare la parte che serve di ricevuta, la quale viene
ritirata. dall'agente postale. Per la presentazione alle armi
debbono attenersi alle prescrizioni contenute nell'altra parte
che deve essere conservata per consegnarla poi al corpo cui i
militari si presentano.
3. Gli uomini chiamati alle armi che per avventura avessero
smarrito il Foglio di congedo od il Libretto personale dovranno
sempre presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, il quale
accertatosi della loro identità, li munirà di un foglio di riconoscimento
che tenga luogo di quei documenti.
4. I richiamati che si trovano nel Comune in cui ha sede il
corpo al quale devono presentarsi (*) riceveranno, pel giorno
della presentazione, sempre quando si presentino al corpo nelle
ore antimeridiane, l'indennità di trasferta di 1^ categoria
(lire 1,20).
Agli altri e dovuta, per il viaggio dal comune di residenza
al corpo, l'indennità di trasferta anzidetta per ciascun giorno
di viaggio, come pure, in tempo di pace, il rimborso della spesa
di trasporto su ferrovie, tramvie e piroscafi.
Il pagamento delle indennità è fatto dai corpi di presentazione.
Coloro però che provendono da un comune che non sia
quello del domicilio eletto, qualora non presentino il foglio
di congedo - o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui
al n. 3 - munito del visto per la partenza del Sindaco del
comune in cui si trovano, non potranno ricevere che l'indennità
di trasferta di lire 1,20 pel giorno della presentazione.
In ogni caso gli uomini perdono il dirittodell'indennità di
trasferta per il giorno di presentazione, quando si presentino
al corpo nelle ore pomeridiane del giorno fissato o nei giorni
successivi e non possano provare che il ritardo avvenne per circostanze
indipendenti dalla loro volontà
-
Doveri e facoltà del militare in congedo.
1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto
al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare
al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di
grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie
a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione
militare.
2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene
all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile
per non rendersi indegno dell'onorata divista che
momento all'altro può essere chiamato a rivestire.
Sebbene svincolato dagli obblighi della
obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da
militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri
militari.
3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di
ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,
Nelle domande d'impiego sarà sempre utile
una copia legalizzata del presente foglio anziché spo
perché non potrebbe esser rilasciato più di un
4. Il militare che essendo in congedo venga a
infermità o imperfezioni che lo rendano non più
servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco
al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto
a rassegna.
A tale domanda dovrà unire un certificato medico
l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di
congedo illimitato.
Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla
e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può
per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.
5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento
di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni
dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa
è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato
al pagamento di una ammenda.
Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna
autorizzazione delle autorità militari.
Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto
in cui concorre alla leva.
6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del
28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del
Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende
per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località
in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,
e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.
Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà
che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,
della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada
a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.
Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato
il regio console della sua ed essere sempre pronto
a tornare sotto le armi in caso di chiamata.
a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà
all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato
dal rispondervi;
b) se avrà compiuto il 28° e avrà notificato al distretto
la sua partenza per l'estero sarà egualmente dispensato.
Il militare residente all'estero irregolarmente può regolarizzare
la sua posizione rivolgendosi al regio console; in tal
modo ottiene anche il dispensato delle chiamate per
istruzione.
In caso di chiamata alle armi per altro motivo diverso
dall'istruzione, il militare è obbligato a rimatriare per imprendere
servizio, salvo che non siano stati inviati ordini in
contrario.
7. Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunta
nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio
alla 2^ e alla 3^ categoria, può farlo valere, presentando: necessari
documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla
sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente
tale egli, per una espressa disposizione di legge, perde
la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami
della classe e categoria colla quale è stato arruolato.
Doveri del militare in caso di richiamo alle armi.
1.
-
Doveri e facoltà del militare in congedo.
1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto
al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare
al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di
grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie
a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione
militare.
2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene
all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile
per non rendersi indegno dell'onorata divista che
momento all'altro può essere chiamato a rivestire.
Sebbene svincolato dagli obblighi della
obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da
militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri
militari.
3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di
ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,
Nelle domande d'impiego sarà sempre utile
una copia legalizzata del presente foglio anziché spo
perché non potrebbe esser rilasciato più di un
4. Il militare che essendo in congedo venga a
infermità o imperfezioni che lo rendano non più
servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco
al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto
a rassegna.
A tale domanda dovrà unire un certificato medico
l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di
congedo illimitato.
Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla
e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può
per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.
5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento
di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni
dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa
è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato
al pagamento di una ammenda.
Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna
autorizzazione delle autorità militari.
Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto
in cui concorre alla leva.
6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del
28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del
Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende
per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località
in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,
e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.
Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà
che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,
della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada
a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.
Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato
il regio console della sua ed essere sempre pronto
a tornare sotto le armi in caso di chiamata.
a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà
all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato
dal rispondervi;
b)
-
Doveri e facoltà del militare in congedo.
1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto
al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare
al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di
grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie
a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione
militare.
2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene
all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile
per non rendersi indegno dell'onorata divista che
momento all'altro può essere chiamato a rivestire.
Sebbene svincolato dagli obblighi della
obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da
militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri
militari.
3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di
ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,
Nelle domande d'impiego sarà sempre utile
una copia legalizzata del presente foglio anziché spo
perché non potrebbe esser rilasciato più di un
4. Il militare che essendo in congedo venga a
infermità o imperfezioni che lo rendano non più
servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco
al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto
a rassegna.
A tale domanda dovrà unire un certificato medico
l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di
congedo illimitato.
Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla
e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può
per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.
5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento
di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni
dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa
è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato
al pagamento di una ammenda.
Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna
autorizzazione delle autorità militari.
-
Doveri e facoltà del militare in congedo.
1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena
Description
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Arezzo
- 43.2982491||12.762584699999934||||1
Fossato di Vico, Italia
Location(s)
Story location Fossato di Vico, Italia
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- 3863 / 47270
- Contributor
- Manuel Castellani
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