Storia di Giuseppe Castellani, item 6

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Doveri e facoltà del militare in congedo.


1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto

al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare

al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di 

grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie

a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione

militare.

2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene

all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile

per non rendersi indegno dell'onorata divista che 

momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

Sebbene svincolato dagli obblighi della

obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da 

militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri

militari.

3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di

ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,

Nelle domande d'impiego sarà sempre utile

una copia legalizzata del presente foglio anziché spo

perché non potrebbe esser rilasciato più di un 

4. Il militare che essendo in congedo venga a

infermità o imperfezioni che lo rendano non più 

servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco

al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto 

a rassegna.

A tale domanda dovrà unire un certificato medico 

l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di 

congedo illimitato.

Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla 

e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può

per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.

5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento

di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni

dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa 

è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato

al pagamento di una ammenda.

Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna 

autorizzazione delle autorità militari.

Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto

in cui concorre alla leva.

6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del

28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del

Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende

per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località

in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,

e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.

Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà

che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,

della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada

a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.

Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato

il regio console della sua ed essere sempre pronto

a tornare sotto le armi in caso di chiamata.

   a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà

all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato

dal rispondervi;

   b) se avrà compiuto il 28° e avrà notificato al distretto

la sua partenza per l'estero sarà egualmente dispensato.

Il militare residente all'estero irregolarmente può regolarizzare

la sua posizione rivolgendosi al regio console; in tal

modo ottiene anche il dispensato delle chiamate per

istruzione.

In caso di chiamata alle armi per altro motivo diverso

dall'istruzione, il militare è obbligato a rimatriare per imprendere

servizio, salvo che non siano stati inviati ordini in 

contrario.

7. Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunta

nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio

alla 2^ e alla 3^ categoria, può farlo valere, presentando: necessari

documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla

sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente

tale  egli, per una espressa disposizione di legge, perde

la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami

della classe e categoria colla quale è stato arruolato.


Doveri del militare in caso di richiamo alle armi.

1. Nei casi di chiamata alle armi per istruzione, per mobilitazione,

o per altri motivi, i militari in congedo dovranno

presentarsi all'autorità indicata nel manifesto di chiamata

portando seco il presente Foglio di congedo ed il Libretto 

personale e regolandosi come segue:

    a) se si trovano nel comune in cui ha sede il corpo presso

cui sono chiamati, si presenteranno direttamente al comando

del corpo medesimo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito

nel manifesto;

    b) se si trovano in altri comuni, si presenteranno nelle

prime ore del mattino del giorno fissato al Sindaco del comune

in cui si trovano per essere da lui avviati a destinazione.

A coloro che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o piroscafi 

sui quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta,

il Sindaco distribuirà le occorrenti richieste di viaggio.

2. Ai militari in congedo può anche essere intimata la presentazione

alle armi per mezzo di cartolina precetto.

Questa cartolina, avente la forma di una cartolina con risposta pagata,

è loro inviata per mezzo della posta; i militari

debbono firmare la parte che serve di ricevuta, la quale viene

ritirata. dall'agente postale. Per la presentazione alle armi

debbono attenersi alle prescrizioni contenute nell'altra parte 

che deve essere conservata per consegnarla poi al corpo cui i 

militari si presentano.

3. Gli uomini chiamati alle armi che per avventura avessero

smarrito il Foglio di congedo od il Libretto personale dovranno

sempre presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, il quale

accertatosi della loro identità, li munirà di un foglio di riconoscimento

che tenga luogo di quei documenti.

4. I richiamati che si trovano nel Comune in cui ha sede il

corpo al quale devono presentarsi (*) riceveranno, pel giorno

della presentazione, sempre quando si presentino al corpo nelle

ore antimeridiane, l'indennità di trasferta di 1^ categoria

(lire 1,20).

Agli altri e dovuta, per il viaggio dal comune di residenza

al corpo, l'indennità di trasferta anzidetta per ciascun giorno 

di viaggio, come pure, in tempo di pace, il rimborso della spesa

di trasporto su ferrovie, tramvie e piroscafi.

Il pagamento delle indennità è fatto dai corpi di presentazione. 

Coloro però che provendono da un comune che non sia

quello del domicilio eletto, qualora non presentino il foglio

di congedo - o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui

al n. 3 - munito del visto per la partenza del Sindaco del

comune in cui si trovano, non potranno ricevere che l'indennità

di trasferta di lire 1,20 pel giorno della presentazione.

In ogni caso gli uomini perdono il dirittodell'indennità di

trasferta per il giorno di presentazione, quando si presentino

al corpo nelle ore pomeridiane del giorno fissato o nei giorni

successivi e non possano provare che il ritardo avvenne per circostanze

indipendenti dalla loro volontà.

5. In caso di mobilitazione, quando occorrano due o più

giorni di viaggio, i Sindaci anticiperanno ai richiamati l'indennità

di trasferta in ragione di lire 1,20 per ogni giornata

di viaggio.

6. Nel caso che per malattia non potesse assolutamente

rispondere alla chiamata alle armi, il militare richiamato è 

tenuto a giustificare l'impossibilità di presentarsi, mandando

al comando del distretto, per mezzo del Sindaco, apposita fede

medica da questo autenticata e dovrà poi presentarsi subito 

appena guarito.

Protrandoi la malattia, una nuova fede medica dovrà nello

stesso modo, essere spedita allo scadere del decimo giorno da 

quello prescritto per la presentazione sotto le armi, e in base

a questa, se trattasi di chiamata per istruzione, potrà essere

rimandato a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione

altra classe.

7. Nei circondari ove mettesse piede il nemico prima che

siano pubblicati i manifesti di chiamata, o prima del giorno

indicato per la presentazione dei richiamati, i militari tutti

che vi si trovano in congedo illimitato, di qualsiasi classe o

categoria, che abbiano ricevuto l'istruzione militare, devono

immediatamente raggiungere la sede del corpo o reparto cui

hanno obbligo di presentarsi, o in ogni modo la sede del distretto

al quale appartengono o, qualora ciò non fosse possibile, 

quella del distretto più vicino.

8. Nei casi di chiamate di controllo (le quali sono indette

con semplice manifesto) il militare deve presentarsi, nel giorno 

e nell'ora fissata, all'autorità indicata nel manifesto stesso.

Non presentandosi, è denunciato all'autorità giudiziaria e può

essere condannato al pagamento d'una ammenda.


(*) Quando qui si dice <<corpo>> s'intende anche il riparto o il distretto al quale i richiamati devono presentari.

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Doveri e facoltà del militare in congedo.


1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto

al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare

al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di 

grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie

a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione

militare.

2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene

all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile

per non rendersi indegno dell'onorata divista che 

momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

Sebbene svincolato dagli obblighi della

obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da 

militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri

militari.

3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di

ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,

Nelle domande d'impiego sarà sempre utile

una copia legalizzata del presente foglio anziché spo

perché non potrebbe esser rilasciato più di un 

4. Il militare che essendo in congedo venga a

infermità o imperfezioni che lo rendano non più 

servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco

al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto 

a rassegna.

A tale domanda dovrà unire un certificato medico 

l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di 

congedo illimitato.

Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla 

e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può

per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.

5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento

di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni

dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa 

è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato

al pagamento di una ammenda.

Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna 

autorizzazione delle autorità militari.

Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto

in cui concorre alla leva.

6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del

28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del

Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende

per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località

in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,

e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.

Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà

che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,

della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada

a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.

Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato

il regio console della sua ed essere sempre pronto

a tornare sotto le armi in caso di chiamata.

   a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà

all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato

dal rispondervi;

   b) se avrà compiuto il 28° e avrà notificato al distretto

la sua partenza per l'estero sarà egualmente dispensato.

Il militare residente all'estero irregolarmente può regolarizzare

la sua posizione rivolgendosi al regio console; in tal

modo ottiene anche il dispensato delle chiamate per

istruzione.

In caso di chiamata alle armi per altro motivo diverso

dall'istruzione, il militare è obbligato a rimatriare per imprendere

servizio, salvo che non siano stati inviati ordini in 

contrario.

7. Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunta

nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio

alla 2^ e alla 3^ categoria, può farlo valere, presentando: necessari

documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla

sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente

tale  egli, per una espressa disposizione di legge, perde

la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami

della classe e categoria colla quale è stato arruolato.


Doveri del militare in caso di richiamo alle armi.

1. Nei casi di chiamata alle armi per istruzione, per mobilitazione,

o per altri motivi, i militari in congedo dovranno

presentarsi all'autorità indicata nel manifesto di chiamata

portando seco il presente Foglio di congedo ed il Libretto 

personale e regolandosi come segue:

    a) se si trovano nel comune in cui ha sede il corpo presso

cui sono chiamati, si presenteranno direttamente al comando

del corpo medesimo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito

nel manifesto;

    b) se si trovano in altri comuni, si presenteranno nelle

prime ore del mattino del giorno fissato al Sindaco del comune

in cui si trovano per essere da lui avviati a destinazione.

A coloro che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o piroscafi 

sui quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta,

il Sindaco distribuirà le occorrenti richieste di viaggio.

2. Ai militari in congedo può anche essere intimata la presentazione

alle armi per mezzo di cartolina precetto.

Questa cartolina, avente la forma di una cartolina con risposta pagata,

è loro inviata per mezzo della posta; i militari

debbono firmare la parte che serve di ricevuta, la quale viene

ritirata. dall'agente postale. Per la presentazione alle armi

debbono attenersi alle prescrizioni contenute nell'altra parte 

che deve essere conservata per consegnarla poi al corpo cui i 

militari si presentano.

3. Gli uomini chiamati alle armi che per avventura avessero

smarrito il Foglio di congedo od il Libretto personale dovranno

sempre presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, il quale

accertatosi della loro identità, li munirà di un foglio di riconoscimento

che tenga luogo di quei documenti.

4. I richiamati che si trovano nel Comune in cui ha sede il

corpo al quale devono presentarsi (*) riceveranno, pel giorno

della presentazione, sempre quando si presentino al corpo nelle

ore antimeridiane, l'indennità di trasferta di 1^ categoria

(lire 1,20).

Agli altri e dovuta, per il viaggio dal comune di residenza

al corpo, l'indennità di trasferta anzidetta per ciascun giorno 

di viaggio, come pure, in tempo di pace, il rimborso della spesa

di trasporto su ferrovie, tramvie e piroscafi.

Il pagamento delle indennità è fatto dai corpi di presentazione. 

Coloro però che provendono da un comune che non sia

quello del domicilio eletto, qualora non presentino il foglio

di congedo - o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui

al n. 3 - munito del visto per la partenza del Sindaco del

comune in cui si trovano, non potranno ricevere che l'indennità

di trasferta di lire 1,20 pel giorno della presentazione.

In ogni caso gli uomini perdono il dirittodell'indennità di

trasferta per il giorno di presentazione, quando si presentino

al corpo nelle ore pomeridiane del giorno fissato o nei giorni

successivi e non possano provare che il ritardo avvenne per circostanze

indipendenti dalla loro volontà.

5. In caso di mobilitazione, quando occorrano due o più

giorni di viaggio, i Sindaci anticiperanno ai richiamati l'indennità

di trasferta in ragione di lire 1,20 per ogni giornata

di viaggio.

6. Nel caso che per malattia non potesse assolutamente

rispondere alla chiamata alle armi, il militare richiamato è 

tenuto a giustificare l'impossibilità di presentarsi, mandando

al comando del distretto, per mezzo del Sindaco, apposita fede

medica da questo autenticata e dovrà poi presentarsi subito 

appena guarito.

Protrandoi la malattia, una nuova fede medica dovrà nello

stesso modo, essere spedita allo scadere del decimo giorno da 

quello prescritto per la presentazione sotto le armi, e in base

a questa, se trattasi di chiamata per istruzione, potrà essere

rimandato a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione

altra classe.

7. Nei circondari ove mettesse piede il nemico prima che

siano pubblicati i manifesti di chiamata, o prima del giorno

indicato per la presentazione dei richiamati, i militari tutti

che vi si trovano in congedo illimitato, di qualsiasi classe o

categoria, che abbiano ricevuto l'istruzione militare, devono

immediatamente raggiungere la sede del corpo o reparto cui

hanno obbligo di presentarsi, o in ogni modo la sede del distretto

al quale appartengono o, qualora ciò non fosse possibile, 

quella del distretto più vicino.

8. Nei casi di chiamate di controllo (le quali sono indette

con semplice manifesto) il militare deve presentarsi, nel giorno 

e nell'ora fissata, all'autorità indicata nel manifesto stesso.

Non presentandosi, è denunciato all'autorità giudiziaria e può

essere condannato al pagamento d'una ammenda.


(*) Quando qui si dice <<corpo>> s'intende anche il riparto o il distretto al quale i richiamati devono presentari.


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  • November 1, 2018 15:11:03 Sara Fresi

    Doveri e facoltà del militare in congedo.


    1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto

    al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare

    al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di 

    grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie

    a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione

    militare.

    2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene

    all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile

    per non rendersi indegno dell'onorata divista che 

    momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

    Sebbene svincolato dagli obblighi della

    obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da 

    militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri

    militari.

    3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di

    ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,

    Nelle domande d'impiego sarà sempre utile

    una copia legalizzata del presente foglio anziché spo

    perché non potrebbe esser rilasciato più di un 

    4. Il militare che essendo in congedo venga a

    infermità o imperfezioni che lo rendano non più 

    servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco

    al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto 

    a rassegna.

    A tale domanda dovrà unire un certificato medico 

    l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di 

    congedo illimitato.

    Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla 

    e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può

    per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.

    5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento

    di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni

    dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa 

    è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato

    al pagamento di una ammenda.

    Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna 

    autorizzazione delle autorità militari.

    Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto

    in cui concorre alla leva.

    6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del

    28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del

    Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende

    per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località

    in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,

    e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.

    Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà

    che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,

    della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada

    a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.

    Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato

    il regio console della sua ed essere sempre pronto

    a tornare sotto le armi in caso di chiamata.

       a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà

    all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato

    dal rispondervi;

       b) se avrà compiuto il 28° e avrà notificato al distretto

    la sua partenza per l'estero sarà egualmente dispensato.

    Il militare residente all'estero irregolarmente può regolarizzare

    la sua posizione rivolgendosi al regio console; in tal

    modo ottiene anche il dispensato delle chiamate per

    istruzione.

    In caso di chiamata alle armi per altro motivo diverso

    dall'istruzione, il militare è obbligato a rimatriare per imprendere

    servizio, salvo che non siano stati inviati ordini in 

    contrario.

    7. Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunta

    nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio

    alla 2^ e alla 3^ categoria, può farlo valere, presentando: necessari

    documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla

    sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente

    tale  egli, per una espressa disposizione di legge, perde

    la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami

    della classe e categoria colla quale è stato arruolato.


    Doveri del militare in caso di richiamo alle armi.

    1. Nei casi di chiamata alle armi per istruzione, per mobilitazione,

    o per altri motivi, i militari in congedo dovranno

    presentarsi all'autorità indicata nel manifesto di chiamata

    portando seco il presente Foglio di congedo ed il Libretto 

    personale e regolandosi come segue:

        a) se si trovano nel comune in cui ha sede il corpo presso

    cui sono chiamati, si presenteranno direttamente al comando

    del corpo medesimo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito

    nel manifesto;

        b) se si trovano in altri comuni, si presenteranno nelle

    prime ore del mattino del giorno fissato al Sindaco del comune

    in cui si trovano per essere da lui avviati a destinazione.

    A coloro che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o piroscafi 

    sui quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta,

    il Sindaco distribuirà le occorrenti richieste di viaggio.

    2. Ai militari in congedo può anche essere intimata la presentazione

    alle armi per mezzo di cartolina precetto.

    Questa cartolina, avente la forma di una cartolina con risposta pagata,

    è loro inviata per mezzo della posta; i militari

    debbono firmare la parte che serve di ricevuta, la quale viene

    ritirata. dall'agente postale. Per la presentazione alle armi

    debbono attenersi alle prescrizioni contenute nell'altra parte 

    che deve essere conservata per consegnarla poi al corpo cui i 

    militari si presentano.

    3. Gli uomini chiamati alle armi che per avventura avessero

    smarrito il Foglio di congedo od il Libretto personale dovranno

    sempre presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, il quale

    accertatosi della loro identità, li munirà di un foglio di riconoscimento

    che tenga luogo di quei documenti.

    4. I richiamati che si trovano nel Comune in cui ha sede il

    corpo al quale devono presentarsi (*) riceveranno, pel giorno

    della presentazione, sempre quando si presentino al corpo nelle

    ore antimeridiane, l'indennità di trasferta di 1^ categoria

    (lire 1,20).

    Agli altri e dovuta, per il viaggio dal comune di residenza

    al corpo, l'indennità di trasferta anzidetta per ciascun giorno 

    di viaggio, come pure, in tempo di pace, il rimborso della spesa

    di trasporto su ferrovie, tramvie e piroscafi.

    Il pagamento delle indennità è fatto dai corpi di presentazione. 

    Coloro però che provendono da un comune che non sia

    quello del domicilio eletto, qualora non presentino il foglio

    di congedo - o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui

    al n. 3 - munito del visto per la partenza del Sindaco del

    comune in cui si trovano, non potranno ricevere che l'indennità

    di trasferta di lire 1,20 pel giorno della presentazione.

    In ogni caso gli uomini perdono il dirittodell'indennità di

    trasferta per il giorno di presentazione, quando si presentino

    al corpo nelle ore pomeridiane del giorno fissato o nei giorni

    successivi e non possano provare che il ritardo avvenne per circostanze

    indipendenti dalla loro volontà.

    5. In caso di mobilitazione, quando occorrano due o più

    giorni di viaggio, i Sindaci anticiperanno ai richiamati l'indennità

    di trasferta in ragione di lire 1,20 per ogni giornata

    di viaggio.

    6. Nel caso che per malattia non potesse assolutamente

    rispondere alla chiamata alle armi, il militare richiamato è 

    tenuto a giustificare l'impossibilità di presentarsi, mandando

    al comando del distretto, per mezzo del Sindaco, apposita fede

    medica da questo autenticata e dovrà poi presentarsi subito 

    appena guarito.

    Protrandoi la malattia, una nuova fede medica dovrà nello

    stesso modo, essere spedita allo scadere del decimo giorno da 

    quello prescritto per la presentazione sotto le armi, e in base

    a questa, se trattasi di chiamata per istruzione, potrà essere

    rimandato a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione

    altra classe.

    7. Nei circondari ove mettesse piede il nemico prima che

    siano pubblicati i manifesti di chiamata, o prima del giorno

    indicato per la presentazione dei richiamati, i militari tutti

    che vi si trovano in congedo illimitato, di qualsiasi classe o

    categoria, che abbiano ricevuto l'istruzione militare, devono

    immediatamente raggiungere la sede del corpo o reparto cui

    hanno obbligo di presentarsi, o in ogni modo la sede del distretto

    al quale appartengono o, qualora ciò non fosse possibile, 

    quella del distretto più vicino.

    8. Nei casi di chiamate di controllo (le quali sono indette

    con semplice manifesto) il militare deve presentarsi, nel giorno 

    e nell'ora fissata, all'autorità indicata nel manifesto stesso.

    Non presentandosi, è denunciato all'autorità giudiziaria e può

    essere condannato al pagamento d'una ammenda.


    (*) Quando qui si dice <<corpo>> s'intende anche il riparto o il distretto al quale i richiamati devono presentari.

  • November 1, 2018 15:10:58 Sara Fresi
  • November 1, 2018 15:10:12 Sara Fresi

    Doveri e facoltà del militare in congedo.


    1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto

    al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare

    al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di 

    grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie

    a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione

    militare.

    2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene

    all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile

    per non rendersi indegno dell'onorata divista che 

    momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

    Sebbene svincolato dagli obblighi della

    obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da 

    militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri

    militari.

    3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di

    ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,

    Nelle domande d'impiego sarà sempre utile

    una copia legalizzata del presente foglio anziché spo

    perché non potrebbe esser rilasciato più di un 

    4. Il militare che essendo in congedo venga a

    infermità o imperfezioni che lo rendano non più 

    servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco

    al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto 

    a rassegna.

    A tale domanda dovrà unire un certificato medico 

    l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di 

    congedo illimitato.

    Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla 

    e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può

    per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.

    5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento

    di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni

    dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa 

    è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato

    al pagamento di una ammenda.

    Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna 

    autorizzazione delle autorità militari.

    Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto

    in cui concorre alla leva.

    6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del

    28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del

    Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende

    per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località

    in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,

    e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.

    Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà

    che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,

    della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada

    a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.

    Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato

    il regio console della sua ed essere sempre pronto

    a tornare sotto le armi in caso di chiamata.

       a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà

    all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato

    dal rispondervi;

       b) se avrà compiuto il 28° e avrà notificato al distretto

    la sua partenza per l'estero sarà egualmente dispensato.

    Il militare residente all'estero irregolarmente può regolarizzare

    la sua posizione rivolgendosi al regio console; in tal

    modo ottiene anche il dispensato delle chiamate per

    istruzione.

    In caso di chiamata alle armi per altro motivo diverso

    dall'istruzione, il militare è obbligato a rimatriare per imprendere

    servizio, salvo che non siano stati inviati ordini in 

    contrario.

    7. Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunta

    nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio

    alla 2^ e alla 3^ categoria, può farlo valere, presentando: necessari

    documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla

    sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente

    tale  egli, per una espressa disposizione di legge, perde

    la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami

    della classe e categoria colla quale è stato arruolato.


    Doveri del militare in caso di richiamo alle armi.

    1. Nei casi di chiamata alle armi per istruzione, per mobilitazione,

    o per altri motivi, i militari in congedo dovranno

    presentarsi all'autorità indicata nel manifesto di chiamata

    portando seco il presente Foglio di congedo ed il Libretto 

    personale e regolandosi come segue:

        a) se si trovano nel comune in cui ha sede il corpo presso

    cui sono chiamati, si presenteranno direttamente al comando

    del corpo medesimo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito

    nel manifesto;

        b) se si trovano in altri comuni, si presenteranno nelle

    prime ore del mattino del giorno fissato al Sindaco del comune

    in cui si trovano per essere da lui avviati a destinazione.

    A coloro che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o piroscafi 

    sui quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta,

    il Sindaco distribuirà le occorrenti richieste di viaggio.

    2. Ai militari in congedo può anche essere intimata la presentazione

    alle armi per mezzo di cartolina precetto.

    Questa cartolina, avente la forma di una cartolina con risposta pagata,

    è loro inviata per mezzo della posta; i militari

    debbono firmare la parte che serve di ricevuta, la quale viene

    ritirata. dall'agente postale. Per la presentazione alle armi

    debbono attenersi alle prescrizioni contenute nell'altra parte 

    che deve essere conservata per consegnarla poi al corpo cui i 

    militari si presentano.

    3. Gli uomini chiamati alle armi che per avventura avessero

    smarrito il Foglio di congedo od il Libretto personale dovranno

    sempre presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, il quale

    accertatosi della loro identità, li munirà di un foglio di riconoscimento

    che tenga luogo di quei documenti.

    4. I richiamati che si trovano nel Comune in cui ha sede il

    corpo al quale devono presentarsi (*) riceveranno, pel giorno

    della presentazione, sempre quando si presentino al corpo nelle

    ore antimeridiane, l'indennità di trasferta di 1^ categoria

    (lire 1,20).

    Agli altri e dovuta, per il viaggio dal comune di residenza

    al corpo, l'indennità di trasferta anzidetta per ciascun giorno 

    di viaggio, come pure, in tempo di pace, il rimborso della spesa

    di trasporto su ferrovie, tramvie e piroscafi.

    Il pagamento delle indennità è fatto dai corpi di presentazione. 

    Coloro però che provendono da un comune che non sia

    quello del domicilio eletto, qualora non presentino il foglio

    di congedo - o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui

    al n. 3 - munito del visto per la partenza del Sindaco del

    comune in cui si trovano, non potranno ricevere che l'indennità

    di trasferta di lire 1,20 pel giorno della presentazione.

    In ogni caso gli uomini perdono il dirittodell'indennità di

    trasferta per il giorno di presentazione, quando si presentino

    al corpo nelle ore pomeridiane del giorno fissato o nei giorni

    successivi e non possano provare che il ritardo avvenne per circostanze

    indipendenti dalla loro volontà.

    5. In caso di mobilitazione, quando occorrano due o più

    giorni di viaggio, i Sindaci anticiperanno ai richiamati l'indennità

    di trasferta in ragione di lire 1,20 per ogni giornata

    di viaggio.

    6. Nel caso che per malattia non potesse assolutamente

    rispondere alla chiamata alle armi, il militare richiamato è 

    tenuto a giustificare l'impossibilità di presentarsi, mandando

    al comando del distretto, per mezzo del Sindaco, apposita fede

    medica da questo autenticata e dovrà poi presentarsi subito 

    appena guarito.

    Protrandoi la malattia, una nuova fede medica dovrà nello

    stesso modo, essere spedita allo scadere del decimo giorno da 

    quello prescritto per la presentazione sotto le armi, e in base

    a questa, se trattasi di chiamata per istruzione, potrà essere

    rimandato a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione

    altra classe.

    7. Nei circondari ove mettesse piede il nemico prima che

    siano pubblicati i manifesti di chiamata, o prima del giorno

    indicato per la presentazione dei richiamati, i militari tutti

    che vi si trovano in congedo illimitato, di qualsiasi classe o

    categoria, che abbiano ricevuto l'istruzione militare, devono

    immediatamente raggiungere la sede del corpo o reparto cui

    hanno obbligo di presentarsi, o in ogni modo la sede del distretto

    al quale appartengono o, qualora ciò non fosse possibile, 

    quella del distretto più vicino.

    8. Nei casi di chiamate di controllo (le quali sono indette

    con semplice manifesto) il militare deve presentarsi, nel giorno 

    e nell'ora fissata, all'autorità indicata nel manifesto stesso.

    Non presentandosi, è denunciato all'autorità giudiziaria e può

    essere condannato al pagamento d'una ammenda.


    (*) Quando qui si dice <<corpo>> s'intende anche il riparto o il distretto al quale i richiamati devono presentari.


  • November 1, 2018 15:10:05 Sara Fresi
  • October 29, 2018 15:21:39 Sara Fresi

    Doveri e facoltà del militare in congedo.


    1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto

    al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare

    al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di 

    grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie

    a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione

    militare.

    2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene

    all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile

    per non rendersi indegno dell'onorata divista che 

    momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

    Sebbene svincolato dagli obblighi della

    obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da 

    militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri

    militari.

    3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di

    ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,

    Nelle domande d'impiego sarà sempre utile

    una copia legalizzata del presente foglio anziché spo

    perché non potrebbe esser rilasciato più di un 

    4. Il militare che essendo in congedo venga a

    infermità o imperfezioni che lo rendano non più 

    servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco

    al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto 

    a rassegna.

    A tale domanda dovrà unire un certificato medico 

    l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di 

    congedo illimitato.

    Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla 

    e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può

    per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.

    5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento

    di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni

    dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa 

    è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato

    al pagamento di una ammenda.

    Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna 

    autorizzazione delle autorità militari.

    Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto

    in cui concorre alla leva.

    6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del

    28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del

    Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende

    per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località

    in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,

    e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.

    Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà

    che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,

    della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada

    a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.

    Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato

    il regio console della sua ed essere sempre pronto

    a tornare sotto le armi in caso di chiamata.

       a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà

    all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato

    dal rispondervi;

       b) se avrà compiuto il 28° e avrà notificato al distretto

    la sua partenza per l'estero sarà egualmente dispensato.

    Il militare residente all'estero irregolarmente può regolarizzare

    la sua posizione rivolgendosi al regio console; in tal

    modo ottiene anche il dispensato delle chiamate per

    istruzione.

    In caso di chiamata alle armi per altro motivo diverso

    dall'istruzione, il militare è obbligato a rimatriare per imprendere

    servizio, salvo che non siano stati inviati ordini in 

    contrario.

    7. Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunta

    nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio

    alla 2^ e alla 3^ categoria, può farlo valere, presentando: necessari

    documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla

    sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente

    tale  egli, per una espressa disposizione di legge, perde

    la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami

    della classe e categoria colla quale è stato arruolato.


    Doveri del militare in caso di richiamo alle armi.

    1. Nei casi di chiamata alle armi per istruzione, per mobilitazione,

    o per altri motivi, i militari in congedo dovranno

    presentarsi all'autorità indicata nel manifesto di chiamata

    portando seco il presente Foglio di congedo ed il Libretto 

    personale e regolandosi come segue:

        a) se si trovano nel comune in cui ha sede il corpo presso

    cui sono chiamati, si presenteranno direttamente al comando

    del corpo medesimo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito

    nel manifesto;

        b) se si trovano in altri comuni, si presenteranno nelle

    prime ore del mattino del giorno fissato al Sindaco del comune

    in cui si trovano per essere da lui avviati a destinazione.

    A coloro che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o piroscafi 

    sui quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta,

    il Sindaco distribuirà le occorrenti richieste di viaggio.

    2. Ai militari in congedo può anche essere intimata la presentazione

    alle armi per mezzo di cartolina precetto.

    Questa cartolina, avente la forma di una cartolina con risposta pagata,

    è loro inviata per mezzo della posta; i militari

    debbono firmare la parte che serve di ricevuta, la quale viene

    ritirata. dall'agente postale. Per la presentazione alle armi

    debbono attenersi alle prescrizioni contenute nell'altra parte 

    che deve essere conservata per consegnarla poi al corpo cui i 

    militari si presentano.

    3. Gli uomini chiamati alle armi che per avventura avessero

    smarrito il Foglio di congedo od il Libretto personale dovranno

    sempre presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, il quale

    accertatosi della loro identità, li munirà di un foglio di riconoscimento

    che tenga luogo di quei documenti.

    4. I richiamati che si trovano nel Comune in cui ha sede il

    corpo al quale devono presentarsi (*) riceveranno, pel giorno

    della presentazione, sempre quando si presentino al corpo nelle

    ore antimeridiane, l'indennità di trasferta di 1^ categoria

    (lire 1,20).

    Agli altri e dovuta, per il viaggio dal comune di residenza

    al corpo, l'indennità di trasferta anzidetta per ciascun giorno 

    di viaggio, come pure, in tempo di pace, il rimborso della spesa

    di trasporto su ferrovie, tramvie e piroscafi.

    Il pagamento delle indennità è fatto dai corpi di presentazione. 

    Coloro però che provendono da un comune che non sia

    quello del domicilio eletto, qualora non presentino il foglio

    di congedo - o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui

    al n. 3 - munito del visto per la partenza del Sindaco del

    comune in cui si trovano, non potranno ricevere che l'indennità

    di trasferta di lire 1,20 pel giorno della presentazione.

    In ogni caso gli uomini perdono il dirittodell'indennità di

    trasferta per il giorno di presentazione, quando si presentino

    al corpo nelle ore pomeridiane del giorno fissato o nei giorni

    successivi e non possano provare che il ritardo avvenne per circostanze

    indipendenti dalla loro volontà.

    5. In caso di mobilitazione, quando occorrano due o più

    giorni di viaggio, i Sindaci anticiperanno ai richiamati l'indennità

    di trasferta in ragione di lire 1,20 per ogni giornata

    di viaggio.

    6. Nel caso che per malattia non potesse assolutamente

    rispondere alla chiamata alle armi, il militare richiamato è 

    tenuto a giustificare l'impossibilità di presentarsi, mandando

    al comando del distretto, per mezzo del Sindaco, apposita fede

    medica da questo autenticata e dovrà poi presentarsi subito 

    appena guarito.

    Protrandoi la malattia, una nuova fede medica dovrà nello

    stesso modo, essere spedita allo scadere del decimo giorno da 

    quello prescritto per la presentazione sotto le armi, e in base

    a questa, se trattasi di chiamata per istruzione, potrà essere

    rimandato a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione

    altra classe.

    7. Nei circondari ove mettesse piede il nemico prima che

    siano pubblicati i manifesti di chiamata, o prima del giorno

    indicato per la presentazione dei richiamati, i militari tutti

    che vi si trovano in congedo illimitato, di qualsiasi classe o

    categoria, che abbiano ricevuto l'istruzione militare, devono

    immediatamente raggiungere la sede del corpo o reparto cui

    hanno obbligo di presentarsi, o in ogni modo la sede del distretto

    al quale appartengono o, qualora ciò non fosse possibile, 

    quella del distretto più vicino.

    8. Nei casi di chiamate di controllo (le quali sono indette

    con semplice manifesto) il militare deve presentarsi, nel giorno 

    e nell'ora fissata, all'autorità indicata nel manifesto stesso.

    Non presentandosi, è denunciato all'autorità giudiziaria e può

    essere condannato al pagamento d'una ammenda.


    (*) Quando qui si dice <<corpo>> s'intende anche il riparto o il distretto al quale i richiamati devono presentari.


  • October 29, 2018 15:21:17 Sara Fresi
  • October 20, 2018 09:29:50 Sara Fresi

    Doveri e facoltà del militare in congedo.


    1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto

    al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare

    al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di 

    grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie

    a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione

    militare.

    2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene

    all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile

    per non rendersi indegno dell'onorata divista che 

    momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

    Sebbene svincolato dagli obblighi della

    obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da 

    militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri

    militari.

    3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di

    ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,

    Nelle domande d'impiego sarà sempre utile

    una copia legalizzata del presente foglio anziché spo

    perché non potrebbe esser rilasciato più di un 

    4. Il militare che essendo in congedo venga a

    infermità o imperfezioni che lo rendano non più 

    servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco

    al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto 

    a rassegna.

    A tale domanda dovrà unire un certificato medico 

    l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di 

    congedo illimitato.

    Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla 

    e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può

    per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.

    5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento

    di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni

    dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa 

    è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato

    al pagamento di una ammenda.

    Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna 

    autorizzazione delle autorità militari.

    Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto

    in cui concorre alla leva.

    6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del

    28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del

    Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende

    per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località

    in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,

    e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.

    Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà

    che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,

    della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada

    a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.

    Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato

    il regio console della sua ed essere sempre pronto

    a tornare sotto le armi in caso di chiamata.

       a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà

    all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato

    dal rispondervi;

       b) se avrà compiuto il 28° e avrà notificato al distretto

    la sua partenza per l'estero sarà egualmente dispensato.

    Il militare residente all'estero irregolarmente può regolarizzare

    la sua posizione rivolgendosi al regio console; in tal

    modo ottiene anche il dispensato delle chiamate per

    istruzione.

    In caso di chiamata alle armi per altro motivo diverso

    dall'istruzione, il militare è obbligato a rimatriare per imprendere

    servizio, salvo che non siano stati inviati ordini in 

    contrario.

    7. Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunta

    nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio

    alla 2^ e alla 3^ categoria, può farlo valere, presentando: necessari

    documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla

    sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente

    tale  egli, per una espressa disposizione di legge, perde

    la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami

    della classe e categoria colla quale è stato arruolato.


    Doveri del militare in caso di richiamo alle armi.

    1. Nei casi di chiamata alle armi per istruzione, per mobilitazione,

    o per altri motivi, i militari in congedo dovranno

    presentarsi all'autorità indicata nel manifesto di chiamata

    portando seco il presente Foglio di congedo ed il Libretto 

    personale e regolandosi come segue:

        a) se si trovano nel comune in cui ha sede il corpo presso

    cui sono chiamati, si presenteranno direttamente al comando

    del corpo medesimo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito

    nel manifesto;

        b) se si trovano in altri comuni, si presenteranno nelle

    prime ore del mattino del giorno fissato al Sindaco del comune

    in cui si trovano per essere da lui avviati a destinazione.

    A coloro che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o piroscafi 

    sui quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta,

    il Sindaco distribuirà le occorrenti richieste di viaggio.

    2. Ai militari in congedo può anche essere intimata la presentazione

    alle armi per mezzo di cartolina precetto.

    Questa cartolina, avente la forma di una cartolina con risposta pagata,

    è loro inviata per mezzo della posta; i militari

    debbono firmare la parte che serve di ricevuta, la quale viene

    ritirata. dall'agente postale. Per la presentazione alle armi

    debbono attenersi alle prescrizioni contenute nell'altra parte 

    che deve essere conservata per consegnarla poi al corpo cui i 

    militari si presentano.

    3. Gli uomini chiamati alle armi che per avventura avessero

    smarrito il Foglio di congedo od il Libretto personale dovranno

    sempre presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, il quale

    accertatosi della loro identità, li munirà di un foglio di riconoscimento

    che tenga luogo di quei documenti.

    4. I richiamati che si trovano nel Comune in cui ha sede il

    corpo al quale devono presentarsi (*) riceveranno, pel giorno

    della presentazione, sempre quando si presentino al corpo nelle

    ore antimeridiane, l'indennità di trasferta di 1^ categoria

    (lire 1,20).

    Agli altri e dovuta, per il viaggio dal comune di residenza

    al corpo, l'indennità di trasferta anzidetta per ciascun giorno 

    di viaggio, come pure, in tempo di pace, il rimborso della spesa

    di trasporto su ferrovie, tramvie e piroscafi.

    Il pagamento delle indennità è fatto dai corpi di presentazione. 

    Coloro però che provendono da un comune che non sia

    quello del domicilio eletto, qualora non presentino il foglio

    di congedo - o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui

    al n. 3 - munito del visto per la partenza del Sindaco del

    comune in cui si trovano, non potranno ricevere che l'indennità

    di trasferta di lire 1,20 pel giorno della presentazione.

    In ogni caso gli uomini perdono il dirittodell'indennità di

    trasferta per il giorno di presentazione, quando si presentino

    al corpo nelle ore pomeridiane del giorno fissato o nei giorni

    successivi e non possano provare che il ritardo avvenne per circostanze

    indipendenti dalla loro volontà.

    5. In caso di mobilitazione, quando occorrano due o più

    giorni di viaggio, i Sindaci anticiperanno ai richiamati l'indennità

    di trasferta in ragione di lire 1,20 per ogni giornata

    di viaggio.

    6. Nel caso che per malattia non potesse assolutamente

    rispondere alla chiamata alle armi, il militare richiamato è 

    tenuto a giustificare l'impossibilità di presentarsi, mandando

    al comando del distretto, per mezzo del Sindaco, apposita fede

    medica da questo autenticata e dovrà poi presentarsi subito 

    appena guarito.

    Protrandoi la malattia, una nuova fede medica dovrà nello

    stesso modo, essere spedita allo scadere del decimo giorno da 

    quello prescritto per la presentazione sotto le armi, e in base

    a questa, se trattasi di chiamata per istruzione, potrà essere

    rimandato a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione

    altra classe.

    7. Nei circondari ove mettesse piede il nemico prima che

    siano pubblicati i manifesti di chiamata, o prima del giorno

    indicato per la presentazione dei richiamati, i militari tutti

    che vi si trovano in congedo illimitato, di qualsiasi classe o

    categoria, che abbiano ricevuto l'istruzione militare, devono

    immediatamente raggiungere la sede del corpo o reparto cui

    hanno obbligo di presentarsi, o in ogni modo la sede del distretto

    al quale appartengono o, qualora ciò non fosse possibile, 

    quella del distretto più vicino.

    8. Nei casi di chiamate di controllo (le quali sono indette

    con semplice manifesto) il militare deve presentarsi, nel giorno 

    e nell'ora fissata, all'autorità indicata nel manifesto stesso.

    Non presentandosi, è denunciato all'autorità giudiziaria e può

    essere condannato al pagamento d'una ammenda.


    (*) Quando qui si dice <<corpo>> s'intende anche il riparto o il distretto al quale i richiamati devono presentari.


  • October 20, 2018 09:29:42 Sara Fresi
  • October 18, 2018 17:20:24 Sara Fresi

    Doveri e facoltà del militare in congedo.


    1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto

    al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare

    al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di 

    grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie

    a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione

    militare.

    2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene

    all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile

    per non rendersi indegno dell'onorata divista che 

    momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

    Sebbene svincolato dagli obblighi della

    obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da 

    militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri

    militari.

    3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di

    ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,

    Nelle domande d'impiego sarà sempre utile

    una copia legalizzata del presente foglio anziché spo

    perché non potrebbe esser rilasciato più di un 

    4. Il militare che essendo in congedo venga a

    infermità o imperfezioni che lo rendano non più 

    servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco

    al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto 

    a rassegna.

    A tale domanda dovrà unire un certificato medico 

    l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di 

    congedo illimitato.

    Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla 

    e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può

    per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.

    5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento

    di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni

    dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa 

    è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato

    al pagamento di una ammenda.

    Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna 

    autorizzazione delle autorità militari.

    Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto

    in cui concorre alla leva.

    6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del

    28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del

    Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende

    per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località

    in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,

    e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.

    Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà

    che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,

    della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada

    a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.

    Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato

    il regio console della sua ed essere sempre pronto

    a tornare sotto le armi in caso di chiamata.

       a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà

    all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato

    dal rispondervi;

       b) se avrà compiuto il 28° e avrà notificato al distretto

    la sua partenza per l'estero sarà egualmente dispensato.

    Il militare residente all'estero irregolarmente può regolarizzare

    la sua posizione rivolgendosi al regio console; in tal

    modo ottiene anche il dispensato delle chiamate per

    istruzione.

    In caso di chiamata alle armi per altro motivo diverso

    dall'istruzione, il militare è obbligato a rimatriare per imprendere

    servizio, salvo che non siano stati inviati ordini in 

    contrario.

    7. Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunta

    nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio

    alla 2^ e alla 3^ categoria, può farlo valere, presentando: necessari

    documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla

    sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente

    tale  egli, per una espressa disposizione di legge, perde

    la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami

    della classe e categoria colla quale è stato arruolato.


    Doveri del militare in caso di richiamo alle armi.

    1. Nei casi di chiamata alle armi per istruzione, per mobilitazione,

    o per altri motivi, i militari in congedo dovranno

    presentarsi all'autorità indicata nel manifesto di chiamata

    portando seco il presente Foglio di congedo ed il Libretto 

    personale e regolandosi come segue:

        a) se si trovano nel comune in cui ha sede il corpo presso

    cui sono chiamati, si presenteranno direttamente al comando

    del corpo medesimo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito

    nel manifesto;

        b) se si trovano in altri comuni, si presenteranno nelle

    prime ore del mattino del giorno fissato al Sindaco del comune

    in cui si trovano per essere da lui avviati a destinazione.

    A coloro che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o piroscafi 

    sui quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta,

    il Sindaco distribuirà le occorrenti richieste di viaggio.

    2. Ai militari in congedo può anche essere intimata la presentazione

    alle armi per mezzo di cartolina precetto.

    Questa cartolina, avente la forma di una cartolina con risposta pagata,

    è loro inviata per mezzo della posta; i militari

    debbono firmare la parte che serve di ricevuta, la quale viene

    ritirata. dall'agente postale. Per la presentazione alle armi

    debbono attenersi alle prescrizioni contenute nell'altra parte 

    che deve essere conservata per consegnarla poi al corpo cui i 

    militari si presentano.

    3. Gli uomini chiamati alle armi che per avventura avessero

    smarrito il Foglio di congedo od il Libretto personale dovranno

    sempre presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, il quale

    accertatosi della loro identità, li munirà di un foglio di riconoscimento

    che tenga luogo di quei documenti.

    4. I richiamati che si trovano nel Comune in cui ha sede il

    corpo al quale devono presentarsi (*) riceveranno, pel giorno

    della presentazione, sempre quando si presentino al corpo nelle

    ore antimeridiane, l'indennità di trasferta di 1^ categoria

    (lire 1,20).

    Agli altri e dovuta, per il viaggio dal comune di residenza

    al corpo, l'indennità di trasferta anzidetta per ciascun giorno 

    di viaggio, come pure, in tempo di pace, il rimborso della spesa

    di trasporto su ferrovie, tramvie e piroscafi.

    Il pagamento delle indennità è fatto dai corpi di presentazione. 

    Coloro però che provendono da un comune che non sia

    quello del domicilio eletto, qualora non presentino il foglio

    di congedo - o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui

    al n. 3 - munito del visto per la partenza del Sindaco del

    comune in cui si trovano, non potranno ricevere che l'indennità

    di trasferta di lire 1,20 pel giorno della presentazione.

    In ogni caso gli uomini perdono il dirittodell'indennità di

    trasferta per il giorno di presentazione, quando si presentino

    al corpo nelle ore pomeridiane del giorno fissato o nei giorni

    successivi e non possano provare che il ritardo avvenne per circostanze

    indipendenti dalla loro volontà.

    5. In caso di mobilitazione, quando occorrano due o più

    giorni di viaggio, i Sindaci anticiperanno ai richiamati l'indennità

    di trasferta in ragione di lire 1,20 per ogni giornata

    di viaggio.

    6. Nel caso che per malattia non potesse assolutamente

    rispondere alla chiamata alle armi, il militare richiamato è 

    tenuto a giustificare l'impossibilità di presentarsi, mandando

    al comando del distretto, per mezzo del Sindaco, apposita fede

    medica da questo autenticata e dovrà poi presentarsi subito 

    appena guarito.

    Protrandoi la malattia, una nuova fede medica dovrà nello

    stesso modo, essere spedita allo scadere del decimo giorno da 

    quello prescritto per la presentazione sotto le armi, e in base

    a questa, se trattasi di chiamata per istruzione, potrà essere

    rimandato a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione

    altra classe.

    7. Nei circondari ove mettesse piede il nemico prima che

    siano pubblicati i manifesti di chiamata, o prima del giorno

    indicato per la presentazione dei richiamati, i militari tutti

    che vi si trovano in congedo illimitato, di qualsiasi classe o

    categoria, che abbiano ricevuto l'istruzione militare, devono

    immediatamente raggiungere la sede del corpo o reparto cui

    hanno obbligo di presentarsi, o in ogni modo la sede del distretto

    al quale appartengono o, qualora ciò non fosse possibile, 

    quella del distretto più vicino.

    8. Nei casi di chiamate di controllo (le quali sono indette

    con semplice manifesto) il militare deve presentarsi, nel giorno 

    e nell'ora fissata, all'autorità indicata nel manifesto stesso.

    Non presentandosi, è denunciato all'autorità giudiziaria e può

    essere condannato al pagamento d'una ammenda.


    (*) Quando qui si dice <<corpo>> s'intende anche il riparto o il distretto al quale i richiamati devono presentari.

     


  • October 18, 2018 17:14:05 Sara Fresi

    Doveri e facoltà del militare in congedo.


    1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto

    al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare

    al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di 

    grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie

    a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione

    militare.

    2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene

    all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile

    per non rendersi indegno dell'onorata divista che 

    momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

    Sebbene svincolato dagli obblighi della

    obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da 

    militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri

    militari.

    3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di

    ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,

    Nelle domande d'impiego sarà sempre utile

    una copia legalizzata del presente foglio anziché spo

    perché non potrebbe esser rilasciato più di un 

    4. Il militare che essendo in congedo venga a

    infermità o imperfezioni che lo rendano non più 

    servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco

    al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto 

    a rassegna.

    A tale domanda dovrà unire un certificato medico 

    l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di 

    congedo illimitato.

    Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla 

    e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può

    per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.

    5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento

    di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni

    dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa 

    è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato

    al pagamento di una ammenda.

    Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna 

    autorizzazione delle autorità militari.

    Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto

    in cui concorre alla leva.

    6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del

    28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del

    Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende

    per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località

    in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,

    e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.

    Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà

    che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,

    della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada

    a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.

    Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato

    il regio console della sua ed essere sempre pronto

    a tornare sotto le armi in caso di chiamata.

       a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà

    all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato

    dal rispondervi;

       b) se avrà compiuto il 28° e avrà notificato al distretto

    la sua partenza per l'estero sarà egualmente dispensato.

    Il militare residente all'estero irregolarmente può regolarizzare

    la sua posizione rivolgendosi al regio console; in tal

    modo ottiene anche il dispensato delle chiamate per

    istruzione.

    In caso di chiamata alle armi per altro motivo diverso

    dall'istruzione, il militare è obbligato a rimatriare per imprendere

    servizio, salvo che non siano stati inviati ordini in 

    contrario.

    7. Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunta

    nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio

    alla 2^ e alla 3^ categoria, può farlo valere, presentando: necessari

    documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla

    sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente

    tale  egli, per una espressa disposizione di legge, perde

    la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami

    della classe e categoria colla quale è stato arruolato.


    Doveri del militare in caso di richiamo alle armi.

    1. Nei casi di chiamata alle armi per istruzione, per mobilitazione,

    o per altri motivi, i militari in congedo dovranno

    presentarsi all'autorità indicata nel manifesto di chiamata

    portando seco il presente Foglio di congedo ed il Libretto 

    personale e regolandosi come segue:

        a) se si trovano nel comune in cui ha sede il corpo presso

    cui sono chiamati, si presenteranno direttamente al comando

    del corpo medesimo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito

    nel manifesto;

        b) se si trovano in altri comuni, si presenteranno nelle

    prime ore del mattino del giorno fissato al Sindaco del comune

    in cui si trovano per essere da lui avviati a destinazione.

    A coloro che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o piroscafi 

    sui quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta,

    il Sindaco distribuirà le occorrenti richieste di viaggio.

    2. Ai militari in congedo può anche essere intimata la presentazione

    alle armi per mezzo di cartolina precetto.

    Questa cartolina, avente la forma di una cartolina con risposta pagata,

    è loro inviata per mezzo della posta; i militari

    debbono firmare la parte che serve di ricevuta, la quale viene

    ritirata. dall'agente postale. Per la presentazione alle armi

    debbono attenersi alle prescrizioni contenute nell'altra parte 

    che deve essere conservata per consegnarla poi al corpo cui i 

    militari si presentano.

    3. Gli uomini chiamati alle armi che per avventura avessero

    smarrito il Foglio di congedo od il Libretto personale dovranno

    sempre presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, il quale

    accertatosi della loro identità, li munirà di un foglio di riconoscimento

    che tenga luogo di quei documenti.

    4. I richiamati che si trovano nel Comune in cui ha sede il

    corpo al quale devono presentarsi (*) riceveranno, pel giorno

    della presentazione, sempre quando si presentino al corpo nelle

    ore antimeridiane, l'indennità di trasferta di 1^ categoria

    (lire 1,20).

    Agli altri e dovuta, per il viaggio dal comune di residenza

    al corpo, l'indennità di trasferta anzidetta per ciascun giorno 

    di viaggio, come pure, in tempo di pace, il rimborso della spesa

    di trasporto su ferrovie, tramvie e piroscafi.

    Il pagamento delle indennità è fatto dai corpi di presentazione. 

    Coloro però che provendono da un comune che non sia

    quello del domicilio eletto, qualora non presentino il foglio

    di congedo - o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui

    al n. 3 - munito del visto per la partenza del Sindaco del

    comune in cui si trovano, non potranno ricevere che l'indennità

    di trasferta di lire 1,20 pel giorno della presentazione.

    In ogni caso gli uomini perdono il dirittodell'indennità di

    trasferta per il giorno di presentazione, quando si presentino

    al corpo nelle ore pomeridiane del giorno fissato o nei giorni

    successivi e non possano provare che il ritardo avvenne per circostanze

    indipendenti dalla loro volontà

     


  • October 18, 2018 17:00:53 Sara Fresi

    Doveri e facoltà del militare in congedo.


    1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto

    al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare

    al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di 

    grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie

    a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione

    militare.

    2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene

    all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile

    per non rendersi indegno dell'onorata divista che 

    momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

    Sebbene svincolato dagli obblighi della

    obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da 

    militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri

    militari.

    3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di

    ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,

    Nelle domande d'impiego sarà sempre utile

    una copia legalizzata del presente foglio anziché spo

    perché non potrebbe esser rilasciato più di un 

    4. Il militare che essendo in congedo venga a

    infermità o imperfezioni che lo rendano non più 

    servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco

    al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto 

    a rassegna.

    A tale domanda dovrà unire un certificato medico 

    l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di 

    congedo illimitato.

    Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla 

    e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può

    per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.

    5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento

    di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni

    dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa 

    è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato

    al pagamento di una ammenda.

    Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna 

    autorizzazione delle autorità militari.

    Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto

    in cui concorre alla leva.

    6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del

    28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del

    Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende

    per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località

    in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,

    e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.

    Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà

    che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,

    della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada

    a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.

    Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato

    il regio console della sua ed essere sempre pronto

    a tornare sotto le armi in caso di chiamata.

       a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà

    all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato

    dal rispondervi;

       b) se avrà compiuto il 28° e avrà notificato al distretto

    la sua partenza per l'estero sarà egualmente dispensato.

    Il militare residente all'estero irregolarmente può regolarizzare

    la sua posizione rivolgendosi al regio console; in tal

    modo ottiene anche il dispensato delle chiamate per

    istruzione.

    In caso di chiamata alle armi per altro motivo diverso

    dall'istruzione, il militare è obbligato a rimatriare per imprendere

    servizio, salvo che non siano stati inviati ordini in 

    contrario.

    7. Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunta

    nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio

    alla 2^ e alla 3^ categoria, può farlo valere, presentando: necessari

    documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla

    sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente

    tale  egli, per una espressa disposizione di legge, perde

    la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami

    della classe e categoria colla quale è stato arruolato.


    Doveri del militare in caso di richiamo alle armi.

    1.


  • October 18, 2018 16:55:49 Sara Fresi

    Doveri e facoltà del militare in congedo.


    1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto

    al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare

    al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di 

    grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie

    a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione

    militare.

    2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene

    all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile

    per non rendersi indegno dell'onorata divista che 

    momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

    Sebbene svincolato dagli obblighi della

    obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da 

    militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri

    militari.

    3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di

    ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,

    Nelle domande d'impiego sarà sempre utile

    una copia legalizzata del presente foglio anziché spo

    perché non potrebbe esser rilasciato più di un 

    4. Il militare che essendo in congedo venga a

    infermità o imperfezioni che lo rendano non più 

    servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco

    al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto 

    a rassegna.

    A tale domanda dovrà unire un certificato medico 

    l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di 

    congedo illimitato.

    Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla 

    e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può

    per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.

    5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento

    di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni

    dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa 

    è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato

    al pagamento di una ammenda.

    Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna 

    autorizzazione delle autorità militari.

    Anche cambiando residenza egli rimane ascritto al distretto

    in cui concorre alla leva.

    6. Volendo recarsi all'estero, prima del compimento del

    28° anno d'età dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del

    Sindaco, al Comandante del distretto militare dal quale dipende

    per fatto di leva, indicando i motivi del trasferimento la località

    in cui intenda recarsi e possibilmente in nuovo indirizzo,

    e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.

    Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno di età basterà

    che informi, per mezzo del Sindaco, il comandante del distretto,

    della sua partenza per l'estero indicando in quale località vada

    a risiedere e possibilmente il nuovo indirizzo.

    Durante la permanenza all'estero dovrà tener sempre informato

    il regio console della sua ed essere sempre pronto

    a tornare sotto le armi in caso di chiamata.

       a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà

    all'estero con regolare autorizzazione sarà senz'altro dispensato

    dal rispondervi;

       b) 


  • October 18, 2018 16:50:36 Sara Fresi

    Doveri e facoltà del militare in congedo.


    1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena giunto

    al comune in cui prende domicilio, ha obbligo di presentare

    al Sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di 

    grado e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie

    a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione

    militare.

    2. Il militare in congedo deve ricordare sempre che appartiene

    all'esercito e mantenere quindi una condotta irreprensibile

    per non rendersi indegno dell'onorata divista che 

    momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

    Sebbene svincolato dagli obblighi della

    obbedienza a qualunque ordine gli pervenga da 

    militare o dal Sindaco, per ciò che riguarda i suoi doveri

    militari.

    3. Dovrà conservare con cura il presente Foglio di

    ed il Libretto personale ed esibirli ad ogni richiesta,

    Nelle domande d'impiego sarà sempre utile

    una copia legalizzata del presente foglio anziché spo

    perché non potrebbe esser rilasciato più di un 

    4. Il militare che essendo in congedo venga a

    infermità o imperfezioni che lo rendano non più 

    servizio militare dovrà domandare subito, per mezzo del Sindaco

    al Comandante del proprio distretto, di venire sottoposto 

    a rassegna.

    A tale domanda dovrà unire un certificato medico 

    l'infermità o imperfezione allegata, nonché fogli di 

    congedo illimitato.

    Ora non si entri di far rilevare i suoi motivi alla 

    e nel frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non può

    per alcun motivo essere dispensato dal rispondervi.

    5. E' libero di cambiar residenza, però di ogni cambiamento

    di residenza deve dare comunicazione al Sindaco entro 15 giorni

    dal cambiamento stesso. Chi contravviene a questa 

    è denunciato all'autorità giudiziaria e può essere condannato

    al pagamento di una ammenda.

    Potrà prendere moglie senza che perciò occorra alcuna 

    autorizzazione delle autorità militari.


  • October 18, 2018 16:34:15 Sara Fresi

    Doveri e facoltà del militare in congedo.


    1. Il militare inviato in congedo illimitato, appena


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  • 43.4632839||11.8796336||

    Arezzo

  • 43.2982491||12.762584699999934||

    Fossato di Vico, Italia

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Location(s)
  • Story location Fossato di Vico, Italia
  • Document location Arezzo
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ID
3863 / 47270
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Manuel Castellani
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


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