Manifesto con norme di comportamento per i civili in caso di attacchi aerei
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Comando della FORTEZZA BASSO TAGLIAMENTO
PREVIDENZE E NORME DI SICUREZZA
contro I BOMBARDAMENTI da aeronavi
Onde prevenire, se é possibile, o almeno diminuire i danni che possono essere
prodotti dal bombardamento da parte di aeronavi, dispongo quanto segue:
1° Le sentinelle poste per il servizio di presidio, non appena si accorgeranno dal
rumore delle eliche dell'avvicinarsi di un aeromobile, ne avvertiranno il rispettivo capo-posto, il quale, a sua volta, ne informerà telelefonicamente il Comando della Fortezza o del Presidio.
2° Per cura del Comando della Fortezza, non appena sarà pervenuta notizia dell'avvicinarsi di un aeromobile, saranno fatte suonare a stormo le campane di Casarsa e S. Giovanni, affinché possano essere sgombrate le vie e le piazze e perché siano spenti completamente tutti i lumi sia pubblici che privati, compresi quelli della stazione ferroviaria. Analoghe disposizioni saranno concretate dalle autorità militari o dalle autorità civili nelle altre località.
3° Oltre ad essere proibita la pubblica illuminazione delle vie, é fatto obbligo anche:
a) di non accendere fuochi o lumi all'esterno per qualsiasi motivo;
b) di illuminare l'interno delle abitazioni, degli opifici con sorgenti luminose di potenza non superiore agli ordinari lumi ad olio o petrolio, tenendo le finestre e le porte ermeticamente chiuse con imposte o tele opache;
c) ai pedoni, al caso, di far uso per le vie di lanterne ad olio cieche; lanterne che non dovranno mai ricevere postazioni fisse.
d) di governare I forni delle officine, nelle quali occorresse lavorare di notte, in modo di non dar luogo a pennacchi di fumo dai fumaioli e dai camini.
4° Nella stazione ferroviaria ed in prossimità della rimessa locomotive non devono trovarsi locomotive in pressione. Anche le finestre della stazione, dei fabbricati annessi, dei caselli prossimi al paese, le vetrate delle cabine di blocco devono essere oscurate e la illuminazione ridotta al minimo indispensabile.
5° I Municipi provvederanno perché si possa procedere con celerità allo spegnimento di eventuali incendi prodotti dal bombardamento di aerei.
6° E' fatto divieto assoluto ai cittadini, per dare l'allarmi, di sparare armi da fuoco.
I contravventori saranno puniti coll'ammenda da Lire 20 a Lire 100 e saranno passibili anche di arresto.
Casarsa, 12 Luglio 1915.
IL MAGGIOR GENERALE
COMANDANTE LA FORTEZZA
MARCIANI
..handwritten bottom left
Si richiama l'attenzione dell'oste
Clemente Giovanni !
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Comando della FORTEZZA BASSO TAGLIAMENTO
PREVIDENZE E NORME DI SICUREZZA
contro I BOMBARDAMENTI da aeronavi
Onde prevenire, se é possibile, o almeno diminuire i danni che possono essere
prodotti dal bombardamento da parte di aeronavi, dispongo quanto segue:
1° Le sentinelle poste per il servizio di presidio, non appena si accorgeranno dal
rumore delle eliche dell'avvicinarsi di un aeromobile, ne avvertiranno il rispettivo capo-posto, il quale, a sua volta, ne informerà telelefonicamente il Comando della Fortezza o del Presidio.
2° Per cura del Comando della Fortezza, non appena sarà pervenuta notizia dell'avvicinarsi di un aeromobile, saranno fatte suonare a stormo le campane di Casarsa e S. Giovanni, affinché possano essere sgombrate le vie e le piazze e perché siano spenti completamente tutti i lumi sia pubblici che privati, compresi quelli della stazione ferroviaria. Analoghe disposizioni saranno concretate dalle autorità militari o dalle autorità civili nelle altre località.
3° Oltre ad essere proibita la pubblica illuminazione delle vie, é fatto obbligo anche:
a) di non accendere fuochi o lumi all'esterno per qualsiasi motivo;
b) di illuminare l'interno delle abitazioni, degli opifici con sorgenti luminose di potenza non superiore agli ordinari lumi ad olio o petrolio, tenendo le finestre e le porte ermeticamente chiuse con imposte o tele opache;
c) ai pedoni, al caso, di far uso per le vie di lanterne ad olio cieche; lanterne che non dovranno mai ricevere postazioni fisse.
d) di governare I forni delle officine, nelle quali occorresse lavorare di notte, in modo di non dar luogo a pennacchi di fumo dai fumaioli e dai camini.
4° Nella stazione ferroviaria ed in prossimità della rimessa locomotive non devono trovarsi locomotive in pressione. Anche le finestre della stazione, dei fabbricati annessi, dei caselli prossimi al paese, le vetrate delle cabine di blocco devono essere oscurate e la illuminazione ridotta al minimo indispensabile.
5° I Municipi provvederanno perché si possa procedere con celerità allo spegnimento di eventuali incendi prodotti dal bombardamento di aerei.
6° E' fatto divieto assoluto ai cittadini, per dare l'allarmi, di sparare armi da fuoco.
I contravventori saranno puniti coll'ammenda da Lire 20 a Lire 100 e saranno passibili anche di arresto.
Casarsa, 12 Luglio 1915.
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Onde prevenire, se é possibile, o almeno diminuire i danni che possono essere
prodotti dal bombardamento da parte di aeronavi, dispongo quanto segue:
1° Le sentinelle poste per il servizio di presidio, non appena si accorgeranno dal
rumore delle eliche dell'avvicinarsi di un aeromobile, ne avvertiranno il rispettivo capo-posto, il quale, a sua volta, ne informerà telelefonicamente il Comando della Fortezza o del Presidio.
2° Per cura del Comando della Fortezza, non appena sarà pervenuta notizia dell'avvicinarsi di un aeromobile, saranno fatte suonare a stormo le campane di Casarsa e S. Giovanni, affinché possano essere sgombrate le vie e le piazze e perché siano spenti completamente tutti i lumi sia pubblici che privati, compresi quelli della stazione ferroviaria. Analoghe disposizioni saranno concretate dalle autorità militari o dalle autorità civili nelle altre località.
3° Oltre ad essere proibita la pubblica illuminazione delle vie, é fatto obbligo anche:
a) di non accendere fuochi o lumi all'esterno per qualsiasi motivo;
b) di illuminare l'interno delle abitazioni, degli opifici con sorgenti luminose di potenza non superiore agli ordinari lumi ad olio o petrolio, tenendo le finestre e le porte ermeticamente chiuse con imposte o tele opache;
c) ai pedoni, al caso, di far uso per le vie di lanterne ad olio cieche; lanterne che non dovranno mai ricevere postazioni fisse.
d) di governare I forni delle officine, nelle quali occorresse lavorare di notte, in modo di non dar luogo a pennacchi di fumo dai fumaioli e dai camini.
4° Nella stazione ferroviaria ed in prossimità della rimessa locomotive non devono trovarsi locomotive in pressione. Anche le finestre della stazione, dei fabbricati annessi, dei caselli prossimi al paese, le vetrate delle cabine di blocco devono essere oscurate e la illuminazione ridotta al minimo indispensabile.
5° I Municipi provvederanno perché si possa procedere con celerità allo spegnimento di eventuali incendi prodotti dal bombardamento di aerei.
6° E' fatto divieto assoluto ai cittadini, per dare l'allarmi, di sparare armi da fuoco.
I contravventori saranno puniti coll'ammenda da Lire 20 a Lire 100 e saranno passibili anche di arresto.
Casarsa, 12 Luglio 1915.
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1° Le sentinelle poste per il servizio di presidio, non appena si accorgeranno dal
rumore delle eliche dell'avvicinarsi di un aeromobile, ne avvertiranno il rispettivo capo-posto, il quale, a sua volta, ne informerà telelefonicamente il Comando della Fortezza o del Presidio.
2° Per cura del Comando della Fortezza, non appena sarà pervenuta notizia dell'avvicinarsi di un aeromobile, saranno fatte suonare a stormo le campane di Casarsa e S. Giovanni, affinché possano essere sgombrate le vie e le piazze e perché siano spenti completamente tutti i lumi sia pubblici che privati, compresi quelli della stazione ferroviaria. Analoghe disposizioni saranno concretate dalle autorità militari o dalle autorità civili nelle altre località.
3° Oltre ad essere proibita la pubblica illuminazione delle vie, é fatto obbligo anche:
a) di non accendere fuochi o lumi all'esterno per qualsiasi motivo;
b) di illuminare l'interno delle abitazioni, degli opifici con sorgenti luminose di potenza non superiore agli ordinari lumi ad olio o petrolio, tenendo le finestre e le porte ermeticamente chiuse con imposte o tele opache;
c) ai pedoni, al caso, di far uso per le vie di lanterne ad olio cieche; lanterne che non dovranno mai ricevere postazioni fisse.
d) di governare I forni delle officine, nelle quali occorresse lavorare di notte, in modo di non dar luogo a pennacchi di fumo dai fumaioli e dai camini.
4° Nella stazione ferroviaria ed in prossimità della rimessa locomotive non devono trovarsi locomotive in pressione. Anche le finestre della stazione, dei fabbricati annessi, dei caselli prossimi al paese, le vetrate delle cabine di blocco devono essere oscurate e la illuminazione ridotta al minimo indispensabile.
5° I Municipi provvederanno perché si possa procedere con celerità allo spegnimento di eventuali incendi prodotti dal bombardamento di aerei.
6° E' fatto divieto assoluto ai cittadini, per dare l'allarmi, di sparare armi da fuoco.
I contravventori saranno puniti coll'ammenda da Lire 20 a Lire 100 e saranno passibili anche di arresto.
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Onde prevenire, se é possibile, o almeno diminuire i danni che possono essere
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1° Le sentinelle poste per il servizio di presidio, non appena si accorgeranno dal
rumore delle cliche dell'avvicinarsi di un aeromobile, ne avvertiranno il rispettivo capo-posto, il quale, a sua volta, ne informerà telelefonicamente il Comando della Fortezza
o del Presidio.
2° Per cura del Comando della Fortezza, non appena sarà pervenuta notizia dell'avvicinarsi di un aeromobile, saranno fatte suonare a stormo le campane di Casarsa e S. Giovanni, affinché possano essere sgombrate le vie e le piazza e perché siano spenti completamente tutti I lumi sia pubblici che privati, compresi quelli della stazione ferroviaria. Analoghe disposizioni saranno concretate dale autorità militari o dalle autorità civili nelle altre località.
3° Oltre ad essere proibita la pubblica illuminazione delle vie, é fatto obbligo anche:
a) di non accendere fuochi o lumi all'esterno per qualsiasi motivo;
b) di illuminare l'interno delle abitazioni, degli opifici con sorgenti luminose di potenza non superiore agli ordinari lumi ad olio o petrolio, tenendo le finestre e le porte ermeticamente chiuse con imposte o tele opache;
c) ai pedoni, al caso, di far uso per le vie di lanterne ad olio cieche; lanterne che non dovranno mai ricevere postazioni fisse.
d) di governare I forni delle officine, nelle quali occorresse lavorare di notte, in modo di non dar luogo a pennacchi di fumo dai fumaioli e dai camini.
4° Nella stazione ferroviaria ed in prossimità della rimessa locomotive non devono trovarsi locomotive in pressione. Anche le finestre della stazione, dei fabbricati annessi, dei caselli prossimi al paese, le vetrate delle cabine di blocco devono essere oscurate e la illuminazione ridotta al minimo indispensabile.
5° I Municipi provvederanno perché si possa procedere con celerità allo spegnimento di eventuali incendi prodotti dal bombardamento di aerei.
6° E' fatto divieto assoluto ai cittadini, per dare l'allarmi, di sparare armi da fuoco.
I contravventori saranno puniti coll'ammenda da Lire 20 a Lire 100 e saranno passibili anche di arresto.
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rumore delle cliche dell'avvicinarsi di un aeromobile, ne avvertiranno il rispettivo capo-posto, il quale, a sua volta, ne informerà telelefonicamente il Comando della Fortezza
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2° Per cura del Comando della Fortezza, non appena sarà pervenuta notizia dell'avvicinarsi di un aeromobile, saranno fatte suonare a stormo le campane di Casarsa e S. Giovanni, affinché possano essere sgombrate le vie e le piazza e perché siano spenti completamente tutti I lumi sia pubblici che privati, compresi quelli della stazione ferroviaria. Analoghe disposizioni saranno concretate dale autorità militari o dalle autorità civili nelle altre località.
3° Oltre ad essere proibita la pubblica illuminazione delle vie, é fatto obbligo anche:
a) di non accendere fuochi o lumi all'esterno per qualsiasi motivo;
b) di illuminare l'interno delle abitazioni, degli opifici con sorgenti luminose di potenza non superiore agli ordinari lumi ad olio o petrolio, tenendo le finestre e le porte ermeticamente chiuse con imposte o tele opache;
c) ai pedoni, al caso, di far uso per le vie di lanterne ad olio cieche; lanterne che non dovranno mai ricevere postazioni fisse.
d) di governare I forni delle officine, nelle quali occorresse lavorare di notte, in modo di non dar luogo a pennacchi di fumo dai fumaioli e dai camini.
4° Nella stazione ferroviaria ed in prossimità della rimessa locomotive non devono trovarsi locomotive in pressione. Anche le finestre della stazione, dei fabbricati annessi, dei caselli prossimi al paese, le vetrate delle cabine di blocco devono essere oscurate e la illuminazione ridotta al minimo indispensabile.
5° I Municipi provvederanno perché si possa procedere con celerità allo spegnimento di eventuali incendi prodotti dal bombardamento di aerei.
6° E' fatto divieto assoluto ai cittadini, per dare l'allarmi, di sparare armi da fuoco.
I contravventori saranno puniti coll'ammenda da Lire 20 a Lire 100 e saranno passibili anche di arresto.
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Onde prevenire, se é possibile, o almeno diminuire i danni che possono essere
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1° Le sentinelle poste per il servizio di presidio, non appena si accorgeranno dal
rumore delle cliche dell'avvicinarsi di un aeromobile, ne avvertiranno il rispettivo capo-posto, il quale, a sua volta, ne informerà telelefonicamente il Comando della Fortezza
o del Presidio.
2° Per cura del Comando della Fortezza, non appena sarà pervenuta notizia dell'avvicinarsi di un aeromobile, saranno fatte suonare a stormo le campane di Casarsa e S. Giovanni, affinché possano essere sgombrate le vie e le piazza e perché siano spenti completamente tutti I lumi sia pubblici che privati, compresi quelli della stazione ferroviaria. Analoghe disposizioni saranno concretate dale autorità militari o dalle autorità civili nelle altre località.
3° Oltre ad essere proibita la pubblica illuminazione delle vie, é fatto obbligo anche:
a) di non accendere fuochi o lumi all'esterno per qualsiasi motivo;
b) di illuminare l'interno delle abitazioni, degli opifici con sorgenti luminose di potenza non superiore agli ordinari lumi ad olio o petrolio, tenendo le finestre e le porte ermeticamente chiuse con imposte o tele opache;
c) ai pedoni, al caso, di far uso per le vie di lanterne ad olio cieche; lanterne che non dovranno mai ricevere postazioni fisse.
d) di governare I forni delle officine, nelle quali occorresse lavorare di notte, in modo di non dar luogo a pennacchi di fumo dai fumaioli e dai camini.
4° Nella stazione ferroviaria ed in prossimità della rimessa locomotive non devono trovarsi locomotive in pressione. Anche le finestre della stazione, dei fabbricati annessi, dei caselli prossimi al paese, le vetrate delle cabine di blocco devono essere oscurate e la illuminazione ridotta al minimo indispensabile.
5° I Municipi provvederanno perché si possa procedere con celerità allo spegnimento di eventuali incendi prodotti dal bombardamento di aerei.
6° E' fatto divieto assoluto ai cittadini, per dare l'allarmi, di sparare armi da fuoco.
I contravventori saranno puniti coll'ammenda da Lire 20 a Lire 100 e saranno passibili anche di arresto.
Casarsa, 12 Luglio 1915.
IL MAGGIOR GENERALE
COMANDANTE LA FORTEZZA
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PREVIDENZE E NORME DI SICUREZZA
contro I BOMBARDAMENTI da aeronavi
Onde prevenire, se é possibile, o almeno diminuire i danni che possono essere
prodotti dal bombardamento da parte di aeronavi, dispongo quanto segue:
1° Le sentinelle poste per il servizio di presidio, non appena si accorgeranno dal
rumore delle cliche dell'avvicinarsi di un aeromobile, ne avvertiranno il rispettivo capo-posto, il quale, a sua volta, ne informerà telelefonicamente il Comando della Fortezza
o del Presidio.
2° Per cura del Comando della Fortezza, non appena sarà pervenuta notizia dell'avvicinarsi di un aeromobile, saranno fatte suonare a stormo le campane di Casarsa e S. Giovanni, affinché possano essere sgombrate le vie e le piazza e perché siano spenti completamente tutti I lumi sia pubblici che privati, compresi quelli della stazione ferroviaria. Analoghe disposizioni saranno concretate dale autorità militari o dalle autorità civili nelle altre località.
3° Oltre ad essere proibita la pubblica illuminazione delle vie, é fatto obbligo anche:
a) di non accendere fuochi o lumi all'esterno per qualsiasi motivo;
b) di illuminare l'interno delle abitazioni, degli opifici con sorgenti luminose di potenza non superiore agli ordinari lumi ad olio o petrolio, tenendo le finestre e le porte ermeticamente chiuse con imposte o tele opache;
c) ai pedoni, al caso, di far uso per le vie di lanterne ad olio cieche; lanterne che non dovranno mai ricevere postazioni fisse.
d) di governare I forni delle officine, nelle quali occorresse lavorare di notte, in modo di non dar luogo a pennacchi di fumo dai fumaioli e dai camini.
4° Nella stazione ferroviaria ed in prossimità della rimessa locomotive non devono trovarsi locomotive in pressione. Anche le finestre della stazione, dei fabbricati annessi, dei caselli prossimi al paese, le vetrate delle cabine di blocco devono essere oscurate e la illuminazione ridotta al minimo indispensabile.
5° I Municipi provvederanno perché si possa procedere con celerità allo spegnimento di eventuali incendi prodotti dal bombardamento di aerei.
6° E' fatto divieto assoluto ai cittadini, per dare l'allarmi, di sparare armi da fuoco.
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PREVIDENZE E NORME DI SICUREZZA
contro I BOMBARDAMENTI da aeronavi
Onde prevenire, se é possibile, o almeno diminuire i danni che possono essere
prodotti dal bombardamento da parte di aeronavi, dispongo quanto segue:
1° Le sentinelle poste per il servizio di presidio, non appena si accorgeranno dal
rumore delle cliche dell'avvicinarsi di un aeromobile, ne avvertiranno il rispettivo capo-posto, il quale, a sua volta, ne informerà telelefonicamente il Comando della Fortezza
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2° Per cura del Comando della Fortezza, non appena sarà pervenuta notizia dell'avvicinarsi di un aeromobile, saranno fatte suonare a stormo le campane di Casarsa e S. Giovanni, affinché possano essere sgombrate le vie e le piazza e perché siano spenti completamente tutti I lumi sia pubblici che privati, compresi quelli della stazione ferroviaria. Analoghe disposizioni saranno concretate dale autorità militari o dalle autorità civili nelle altre località.
3° Oltre ad essere proibita la pubblica illuminazione delle vie, é fatto obbligo anche:
a) di non accendere fuochi o lumi all'esterno per qualsiasi motivo;
b) di illuminare l'interno delle abitazioni, degli opifici con sorgenti luminose di potenza non superiore agli ordinari lumi ad olio o petrolio, tenendo le finestre e le porte ermeticamente chiuse con imposte o tele opache;
c) ai pedoni, al caso, di far uso per le vie di lanterne ad olio cieche; lanterne che non dovranno mai ricevere postazioni fisse.
d) di governare I forni delle officine, nelle quali occorresse lavorare di notte, in modo di non dar luogo a pennacchi di fumo dai fumaioli e dai camini.
4°
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Casarsa
Location(s)
Document location Casarsa
- ID
- 6100 / 150028
- Contributor
- Franco Antonel
July 12, 1915
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Notes and questions
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Hi Chiara,
you can mark the writing with the comment tool (like you did in your transcription) by simply writing ‘hand-written in pencil’. Keep up the good work!
Best,
Alicia